Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 84Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

all’estero, deve essere punibile anche la messa a disposizione di giochi in denaro. Non si tratta tuttavia di punire chi mette semplicemente a disposizione un computer con accesso a Internet, ad esempio in un Internet point, in biblioteche, aeroporti o altri edifici pubblici. La messa a disposizione di un apparecchio con accesso a Internet deve essere punibile se quest’ultimo è programmato in modo tale da dirigere l’utente automaticamente sul sito di giochi online. I fornitori di servizi di telecomunicazione non sono contemplati dalla presente disposizione.

Cpv. 1 lett. b

La presente disposizione non ha un’equivalente nel diritto vigente.

Per «mezzi tecnici» s’intendono innanzitutto gli apparecchi automatici da gioco o i sistemi per i giochi online.

In questo caso si contempla il comportamento del fabbricante, del fornitore o del distributore che vende o mette a disposizione i mezzi tecnici a organizzatori o punti vendita che non sono titolari della concessione o dell’autorizzazione necessaria. Affinché il comportamento sia punibile, è necessario che la persona in questione sappia che i mezzi tecnici servono a organizzare giochi in denaro illegali. Deve sapere in particolare che l’acquirente non ha le autorizzazioni necessarie.

Cpv. 1, lett. c

Una disposizione simile figura già nel diritto vigente in riferimento alle case da gioco (art. 55 cpv. 1 lett. b LCG). Con la nuova disposizione, il reato riguardante l’ottenimento fraudolento di un’autorizzazione è esteso anche ai giochi di grande estensione.

Cpv. 2

La disposizione definisce i casi gravi, passibili di una pena più severa. La nozione «per mestiere» non è quella dell’articolo 33 della LLS, ma quella del diritto penale.

La pena massima è la stessa del diritto vigente.

Cpv. 3

Il reato commesso per negligenza è punito soltanto nel caso della fattispecie di cui al capoverso 1 lettera a. Il capoverso 1 lettera b (messa a disposizione di organizzatori non titolari di concessione o autorizzazione) e il capoverso 1 lettera c (ottenimento fraudolento di concessione e autorizzazione) contemplano reati che per loro natura non possono essere commessi per negligenza e sono pertanto esclusi dal campo d’applicazione del capoverso 3.

La pena per i reati commessi per negligenza è ovviamente più mite.

Art. 132 Contravvenzioni

Cpv. 1

Per quanto riguarda i reati già puniti dal diritto vigente, la pena massima per le contravvenzioni non è modificata.