Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

vincita, se quest’ultima supera un determinato importo fissato dall’autorità intercantonale d’esecuzione (art. 77 cpv. 3). È quindi solo a partire dal momento del versamento della vincita che un organizzatore di giochi di grande estensione può rendersi punibile in virtù di questa disposizione. Se la vincita è inferiore al limite fissato e quindi non è previsto alcun controllo dell’identità, non vi è alcuna responsabilità penale, a meno che non si possa dimostrare che la persona che ha venduto il gioco o versato la vincita era a conoscenza, in un modo o nell’altro, dell’età del giocatore o della misura d’esclusione nei suoi confronti. Non si chiede tuttavia a tale persona di intraprendere sforzi per informarsi su tali punti.

La semplice negligenza non è punibile: il collaboratore all’entrata del casinò, ad esempio, che si sbaglia nell’iscrivere il nome del cliente nel computer non può essere punito (cfr. cpv. 2).

Cpv. 1 lett. e

Questa disposizione concerne unicamente i giochi di grande estensione. Ha lo scopo di garantire che l’utile netto di tali giochi sia destinato a scopi d’utilità pubblica. Intende evitare che degli importi siano indebitamente sottratti a tali scopi. La fattispecie è simile a quella dell’articolo 134, che si riferisce tuttavia alle case da gioco.

Cpv. 1 lett. f

Il contenuto della disposizione corrisponde a quello del vigente articolo 55 capoverso 1 lettera c LCG, ma menziona anche le disposizioni d’esecuzione. Infatti, la maggior parte degli obblighi in materia di riciclaggio di denaro non sono disciplinati direttamente nella legge, bensì in un’ordinanza. Le disposizioni del presente avamprogetto sugli obblighi di diligenza in materia di riciclaggio di denaro figurano nel capitolo 5 sezione 4. Esse saranno completate e precisate in un’ordinanza della CFCG in riferimento alle case da gioco e in un’ordinanza del DFGP in riferimento ai giochi di grande estensione.

Cpv. 1 lett. g

La disposizione riprende l’articolo 56 capoverso 1 lettere d ed f LCG, estendendone il campo d’applicazione ai giochi di grande e piccola estensione. Per gli obblighi di comunicazione si vedano gli articoli 13, 42, 49 e 62 dell’avamprogetto.

Cpv. 1, lett. h

Secondo l’articolo 60 del presente avamprogetto i giochi di grande estensione possono essere messi in commercio soltanto dal titolare dell’autorizzazione o da terzi da esso incaricati. La disposizione contempla segnatamente l’organizzazione, a titolo professionale, di comunità di gioco per la partecipazione ai giochi da parte di terzi, che costituisce un caso particolare di messa in commercio dei giochi di grande estensione. La violazione del divieto di mettere in commercio giochi di grande estensione senza il consenso del titolare dell’autorizzazione, e in particolare del divieto di organizzare a titolo professionale comunità di gioco, deve essere sanzionata penalmente per tutelare i consumatori e i giocatori. In Germania, ma anche in Svizzera, queste comunità di gioco ricorrono a metodi di marketing molto aggressivi. Infine, questo tipo di comunità non garantisce più la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. Questo comportamento deve essere punito anche perché sottrae una