Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

autorizzazione di giochi di grande estensione costituisce un delitto, mentre l’organizzazione senza autorizzazione di giochi di piccola estensione, che, per definizione, costituiscono un pericolo potenziale minore, è considerata una contravvenzione. Nei casi gravi, per esempio se il reato è commesso in banda nell’ambito di un’organizzazione criminale, si ha a che fare con un crimine. Al momento di pronunciare la pena è decisivo anche il tipo e la pericolosità del gioco in questione. Pertanto, chi propone un gioco da tavolo illegale è punito con una pena meno severa rispetto a chi propone un apparecchio automatico da gioco o un gioco online, in quanto l’apparecchio automatico costituisce un rischio potenziale maggiore e i giochi online possono essere diffusi in modo rapido su un intero territorio.

Art. 131 Crimini e delitti

Rispetto al diritto vigente, la durata massima della pena detentiva passa da uno a tre anni. L’aumento della pena massima risponde a due obiettivi. Da una parte, occorre aumentare l’effetto preventivo delle sanzioni penali, al fine di rendere più efficace la lotta contro i giochi illegali. Dall’altra, si tratta di ridurre la differenza, sotto il profilo della pena comminata, tra i casi gravi e quelli normali. Attualmente la pena massima è di un anno per i casi normali e di cinque anni per i casi gravi. Aumentando a tre anni la pena massima per i casi normali, tale pena è in un rapporto più adeguato con la pena massima prevista per i casi gravi. Contrariamente al diritto vigente, non è fissata una pena pecuniaria massima, poiché quest’ultima si evince dalla parte generale del CP.

Cpv. 1 lett. a

Rispetto al diritto vigente (art. 55 cpv. 1 lett. a LCG), l’espressione «gestione di una casa da gioco» è stata soppressa, vista la difficoltà di delimitarla. La difficoltà risiedeva nel fatto di stabilire a partire da quando si possa parlare di gestione di una casa da gioco senza autorizzazione invece che di offerta di giochi da casinò al di fuori di una casa da gioco, che, secondo il diritto vigente, costituisce soltanto una contravvenzione. Secondo la nuova disposizione, è punibile chi organizza, attua o mette a disposizione giochi in denaro, senza essere titolare della concessione o dell’autorizzazione necessaria. L’assenza della concessione concerne soltanto le case da gioco, mentre la mancanza dell’autorizzazione può riguardare sia i giochi da casinò (autorizzazione del gioco) sia i giochi di grande estensione (autorizzazione d’organizzatore o autorizzazione del gioco). Anche la modifica di un gioco autorizzato non prevista dall’autorizzazione rientra nel campo d’applicazione della presente disposizione (conformemente al vigente art. 56 cpv. 1 lett. d LCG).

Nell’ambito di procedimenti penali si può rinunciare alla qualifica in seno a un procedimento amministrativo separato.

La lettera a contempla anche la messa a disposizione, senza autorizzazione, di giochi in denaro. Per messa a disposizione s’intende, tra le altre cose, il fatto di fornire locali o apparecchiature per l’organizzazione o l’esercizio di giochi in denaro. La menzione esplicita di questo reato è necessaria al fine di aggiungere all’elenco dei reati un modello d’affari diffuso nel settore dei giochi in denaro; un modello in cui gli organizzatori, i distributori e i punti vendita (in genere dei locali pubblici quali i bar, i pub o locali per cibi da asporto, ecc.) sono persone diverse dall’organizzatore dei giochi, che spesso è domiciliato all’estero. Se quest’ultimo è domiciliato in Svizzera, le attività dei distributori e dei rivenditori sono comunque punibili per complicità (art. 25 CP). La complicità non è invece punibile in quanto tale, se l’autore principale del reato è domiciliato all’estero. Affinché tutti gli attori coinvolti possano essere perseguiti penalmente anche nel caso in cui l’organizzatore è domiciliato