Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Art. 137 Prescrizione dell’azione penale

La presente disposizione prevede una distinzione tra le contravvenzioni e gli altri tipi di reati. Per le contravvenzioni, l’azione penale si prescrive in cinque anni. La prescrizione dei crimini e dei delitti è invece retta dalla parte generale del CP (art. 97 CP). Il termine di prescrizione è quindi in generale di sette anni, di quindici per i casi gravi. Per i procedimenti di competenza della CFCG, è inoltre applicabile la DPA, in particolare l’articolo 11 capoverso 3.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Sezione 1: art. 138 Esecuzione e alta vigilanza

Con il presente articolo il legislatore conferisce al Consiglio federale l’incarico di emanare le disposizioni d’esecuzione necessarie all’applicazione della legge. Oltre a questo incarico, la l’avamprogetto prevede varie altre deleghe di competenze legislative al Consiglio federale. Tali deleghe sono commentate nei pertinenti capitoli.

In virtù dell’articolo 186 capoverso 4 Cost., il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni. L’articolo 138 capoverso 2 non sancisce alcun ulteriore obbligo o diritto di vigilanza da parte della Confederazione. La disposizione chiarisce semplicemente che la Confederazione assume il compito dell’alta vigilanza. Ciò è confermato anche dal fatto che l’unità amministrativa cui il Consiglio federale affida il compito dell’alta vigilanza siede nell’organo di coordinamento. Attualmente l’autorità di vigilanza nel settore dei giochi in denaro è l’Ufficio federale di giustizia.

Sezione 2: art. 139 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è commentata più sotto («Modifica di altri atti normativi»).

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie dell’avamprogetto sono tese a garantire la certezza del diritto nel momento del passaggio alla nuova legislazione e la continuità dell’esercizio dei giochi.

Art. 140 Case da gioco

L’articolo stabilisce che le concessioni rilasciate secondo il vecchio diritto per la gestione delle case da gioco restano valide dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Prevede inoltre che le concessioni rilasciate in virtù della LCG scadono tutte alla medesima data, ossia il 31 dicembre 2023. La disposizione non comporta alcuna modifica per le due ultime concessioni rilasciate, poiché il loro atto di concessione prevede che siano valide fino a tale data. Le concessioni rilasciate anteriormente beneficeranno invece di un prolungamento della loro durata di al massimo un anno e mezzo. Questo modo di procedere permette di rinnovare le concessioni in modo uniforme. Al momento del rinnovo si disporrà di una panoramica del mercato svizzero. Sono ovviamente fatti salvi i casi di violazione grave della legislazione e della concessione che portano alla revoca immediata di quest’ultima.

Inoltre, la disposizione stabilisce esplicitamente che il nuovo diritto si applica alle case da gioco esistenti dalla sua entrata in vigore. Gli atti di concessione attualmente esistenti fanno esplicitamente salve le modifiche successive della legislazione in vigore e abilitano la CFCG a procedere agli adeguamenti della concessione che si rendono necessarie a causa di tali modifiche. L’applicazione immediata del nuovo diritto non è pertanto né contrario al principio della buona fede, né viola i diritti acquisiti.