Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

parte del denaro dei giocatori all’utilità pubblica. La presente disposizione non contempla tuttavia il gruppo di amici che si organizza per acquistare insieme dei biglietti di lotteria.

Cpv. 1 lett. i

Nelle attuali piattaforme online, note anche con il nome di «betting exchange», privati scommettono tra di loro fissando essi stessi le quote e le poste per le quali sono disposti ad accettare scommesse. I partecipanti scommettono sia sul verificarsi che sul non verificarsi di un determinato evento. L’organizzatore del «betting exchange» funge da fiduciario e da amministratore. Per le sue prestazioni percepisce di norma una quota detratta dalle vincite dei giocatori. Chi perde ci rimette soltanto le proprie poste. Facendosi passare per «giochi in denaro in ambito privato», che secondo l’articolo 1 capoverso 2 lett. a non rientrano nel campo d’applicazione dell’avamprogetto, queste piattaforme permettono di aggirare gli obiettivi della legge. Servono quindi ad aggirare il divieto di organizzare giochi in denaro senza la pertinente autorizzazione.

Cpv. 2

Il capoverso 1 punisce soltanto i reati commessi intenzionalmente. La pena per quelli commessi per negligenza è invece retta dal capoverso 2 ed è più mite. La punibilità di un reato commesso per negligenza è stata tuttavia consapevolmente esclusa nel caso del capoverso 1 lettera d. Inoltre, per loro natura, determinati reati difficilmente si commettono per negligenza. Spetta quindi alle autorità d’esecuzione mettere in atto una prassi in materia.

Cpv. 3

Secondo l’articolo 105 capoverso 2 CP, nel caso delle contravvenzioni, il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Sia per ragioni di prevenzione sia per il fatto che le violazioni della legge sui giochi in denaro implicano spesso la partecipazione di più persone è auspicabile punire anche il tentativo e la complicità nel caso delle contravvenzioni menzionate al capoverso 1. Il capoverso 3 attua questo intento. La complicità, del resto, è già punibile in virtù dell’articolo 5 della legge federale del 22 marzo 197472 sul diritto penale amministrativo (DPA).

Art. 133 Infrazioni commesse nell’azienda

Capoverso 1: questa disposizione riprende il disciplinamento previsto dall’articolo 7 DPA, aumentando a 100 000 franchi l’importo massimo della multa a partire dal quale non è più possibile perseguire la persona giuridica al posto della persona fisica.

Capoverso 2: questa precisazione è necessaria poiché, in linea di principio, la DPA non è applicabile alle autorità cantonali.

Art. 134 Sottrazione della tassa sulle case da gioco

Questa disposizione riguarda unicamente le case da gioco. Riunisce i vigenti articoli 55 capoverso 1 lettera d e 56 capoverso 1 lettera i LCG, i quali puniscono rispettivamente chi si

72 RS 313.0