Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 53 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 42Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.53764 / 463/2015/00005

Sezione 3 Organo di coordinamento

I Verdi sono favorevoli all’organo di coordinamento. CHUV e SSAM sono del parere che la legge debba prevedere esplicitamente la possibilità per l’organo di coordinamento di adottare misure preventive in tutta autonomia.

Articolo 114 Composizione

Il PEV si pronuncia a favore dell’organo di coordinamento, ma ritiene che non disponga di competenze sufficienti. BS e Comlot approvano espressamente l’organo di coordinamento. LoRo valuta positivamente tale organo, ma, data la natura politica delle scelte che esso dovrà prendere, auspica che le istanze politiche siano meglio rappresentate al suo interno e avanza una proposta concreta in merito alla ripartizione dei seggi.

Articolo 115 Compiti

FMH, CHUV e SSAM ritengono che l’organo di coordinamento debba essere coinvolto in occasione dell’introduzione di nuovi giochi, in particolare di quelli dotati di nuove tecnologie e suscettibili di creare dipendenza.

Articolo 116 Competenze

Mentre il PEV critica l’impossibilità per l’organo di coordinamento di pronunciare decisioni impugnabili e sostiene che la legge debba designare un arbitro tra CFCG e l’autorità intercantonale d’esecuzione, per Comlot è importante che tale organo ricopra una mera funzione di coordinamento (articolo 115). Anche Swisslos e SST sottolineano l’importante contributo che può fornire un organo puramente consultivo. AGS, CPD, RADIX e Ben-B, pur approvando espressamente l’istituzione dell’organo di coordinamento, sostengono che sia necessario conferire ad esso competenze più estese per il corretto adempimento dei compiti di cui all’articolo 115. SGPG e Salute Pubblica Svizzera si esprimono in modo critico rispetto al rischio di doppioni istituzionali derivante dalla creazione di una nuova istanza. Ritengono,

alla stregua dei servizi di prevenzione della dipendenza del Cantone di Zurigo e ISPM, che all’organo di coordinamento debbano essere conferite maggiori competenze (p. es. un diritto ufficiale di proposta nei confronti di Comlot e CFCG o il diritto di consultare i verbali di tali organi e di occuparne i seggi).

Dipendenze Svizzera, VJPS, GREA e Fachverband Sucht avanzano una proposta concreta di formulazione affinché l’organo di coordinamento possa, qualora necessario, emanare raccomandazioni vincolanti.

Articolo 118 Costi

FMH, CHUV e SSAM auspicano che vengano precisate le modalità di finanziamento

dell’organo di coordinamento.