Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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capace di discernimento; se non lo è, va perlomeno sentito. Per «informazioni atte a identificare» s’intendono informazioni che consentono di risalire direttamente alla persona di cui sono chieste informazioni. Può trattarsi di dati personali, ma anche di dati che permettono di identificare facilmente il ricercato. Se, ad esempio, il padre adottivo è medico in un Paese e al richiedente è comunicato il nome del Paese e la professione del padre adottivo, non sarà difficile scoprire l’identità dell’interessato. Per «informazioni non atte a identificare» s’intendono le informazioni che descrivono la situazione personale dell’adottato, dei suoi genitori adottivi o dei suoi genitori naturali, ad esempio, l’andamento scolastico del bambino o se questi pratica volentieri dello sport.
Capoverso 2: in applicazione della mozione 09.4107 Fehr, ai genitori biologici deve essere riconosciuto il diritto di contattare il figlio dato in adozione a condizione che quest’ultimo sia maggiorenne e abbia acconsentito alla trasmissione delle informazioni necessarie a tal fine. Rispetto al vigente diritto a chiedere informazioni sui genitori naturali dell’adottato (art. 268c CC), la mozione, e quindi il presente avamprogetto, è formulata in maniera più restrittiva: non prevede eccezioni in caso di richiesta d’informazioni prima della maggiore età dell’adottato e l’informazione può essere divulgata soltanto se l’adottato ha acconsentito alla presa di contatto su domanda del servizio preposto all’adozione interessato. La dottrina ritiene che questa soluzione sia fondata a livello materiale142.
Capoverso 3: la legge sancirà inoltre il diritto per i genitori naturali di ottenere informazioni non atte a identificare l’adottato, indipendentemente dalla sua età e dal suo consenso, sempreché i suoi interessi non siano messi in pericolo. Si tratta ad esempio di informazioni sullo stato di salute dell’adottato o sul tipo di formazione impartitagli. I genitori naturali hanno così la possibilità di farsi un’idea della situazione personale del figlio143.
Dter. InformazioneArt. 268c
circa i genitori del
sangue1 L’adottato minorenne ha il diritto di ricevere informazioni non atte a identificare i suoi genitori del sangue. Ottiene informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.
2 L’adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere informa‐ zioni concernenti l’identità dei suoi genitori del sangue.
3Abrogato
Capoverso 1: il vigente articolo 268c capoverso 1 CC è suddiviso e integrato con un ulteriore diritto del minorenne di ottenere informazioni non atte a identificare i suoi genitori naturali.
Capoverso 2: questo capoverso contempla il diritto assoluto dell’adottato maggiorenne a chiedere informazioni concernenti l’identità dei suoi genitori naturali. Il compito dell’autorità che dispone dei dati richiesti, finora sancito dal capoverso 2, ossia informare il figlio adottato se i genitori biologici rifiutano di stabilire un contatto personale, si trova ora nell’articolo 268d capoverso 2 AP-CC.
142 Cottier, pag. 49; Werro, pag. 368; Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 324.
143 Cfr. Cottier, pag. 50; Werro, pag. 359.