Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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1. i genitori biologici, al fine di assicurare loro lo stesso trattamento accordato ai

discendenti degli aspiranti all’adozione;

2. gli eventuali discendenti degli aspiranti all’adozione; questo in analogia

all’articolo 268a capoverso 3 CC, che contiene la stessa esigenza in caso di adozione di un minorenne.

C. Effetti Art. 267 cpv. 1, 2 e 3

I. In generale

1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell’adottante o degli adottanti.

2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del genitore che:

1. è coniuge dell’adottante;

2. vive in unione domestica registrata con l’adottante.

3 Con l’adozione congiunta e con quella singola, per motivi degni di rispetto, può essere dato all’adottato minorenne un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, l’adottato è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l’adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché il prenome possa essere cambiato.

Nel capoverso 1 «genitori adottivi» è sostituito con «dell’adottante o degli adottanti» (cfr. osservazioni ad art. 264 AP-CC).

Capoverso 2: visto che ora l’adozione del figlio del partner è ammessa anche per le persone in unione domestica registrata, l’articolo 267 capoverso 2 è adeguato di conseguenza141.

Capoverso 3: questa disposizione precisa che, se sono dati motivi degni di rispetto, è possibile dare al figlio un nuovo prenome (possibilità oggi prevista all’art. 267 cpv. 3 CC) con l’adozione congiunta e l’adozione singola, ma non con l’adozione del figliastro e l’adozione di maggiorenni. Così il cambiamento del nome in caso di adozione è conforme al nuovo tenore dell’articolo 30 CC. L’adottato capace di discernimento dovrà dare il suo consenso al cambiamento del nome; se non lo è, dovrà perlomeno essere sentito. Nella maggior parte dei casi, quindi, il cambiamento del nome dipenderà dall’età dell’adottato: quanto più è avanzata tanto più l’adottato tenderà a voler mantener il suo nome, che può aver assunto per lui un certo significato, contrariamente a quanto succede a un bambino in tenera età.

II. Cittadinanza Art. 267a cpv. 1

1 L’adottato minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dell’adottante di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.

Nel capoverso 1 «genitore adottivo» è sostituito con «adottante» (cfr. osservazioni ad art. 264 AP-CC).

141 Cfr. anche la proposta di Sandoz, Adoption d'un majeur, pag. 1489.