Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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Dquinquies. Art. 268e
Servizi di ricerca
1 Se non è possibile stabilire facilmente un contatto con una persona oggetto di una domanda di informazioni, il servizio cantonale preposto all’informazione incarica della ricerca un servizio specializzato, se il richiedente lo desidera.
2 Nell’ambito dell’incarico il servizio di ricerca è sottoposto all’obbligo del segreto.
3 Il Cantone partecipa ai costi della ricerca se vi sono dubbi fondati che il genitore del sangue in cerca del proprio figlio non abbia acconsentito all’adozione o vi abbia acconsentito cedendo alla pressione di un’autorità.
4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive e disciplina l’assunzione dei costi.
Capoverso 1: il nuovo capoverso 2 dell’articolo 268b, secondo cui le informazioni atte a identificare l’adottato maggiorenne possono essere divulgate ai genitori biologici soltanto con il consenso espresso dell’adottato, rischia di avere come conseguenza che la domanda sia rifiutata se non è possibile stabilire facilmente il contatto con l’adottato. Contrariamente al figlio adottato, i genitori naturali non hanno il diritto assoluto a ottenere informazioni. Per questo motivo, il capoverso 1 abilita il servizio cantonale preposto all’informazione a incaricare della ricerca un servizio specializzato, se il richiedente lo desidera. Già oggi esistono svariati servizi di ricerca che si adoperano, gratuitamente o contro una somma modica, per stabilire i contatti richiesti. A titolo di esempio, si possono citare i servizi di ricerca della Croce Rossa e dell’Esercito della salvezza, i servizi di ricerca dell’origine della Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale e della Schweizerische Fachstelle für Adoption, nonché il servizio di ricerca delle persone scomparse di fedpol.
Capoverso 2: per assicurare il segreto in materia di adozione, i servizi di ricerca incaricati saranno sottoposti all’obbligo del segreto, che continua del resto a valere anche per i terzi. Ai fini della ricerca i servizi incaricati devono avere la possibilità di presentare una domanda scritta e motivata all’Ufficio federale della migrazione o all’ufficio dello stato civile competente per ottenere informazioni sui dati personali necessari all’adempimento del loro mandato.
Capoverso 3: questa disposizione concerne soprattutto le persone interessate dalla mozione Fehr144. Si tratta quindi principalmente di donne che, fino al 1982, a causa di una gravidanza fuori del matrimonio, sono state collocate in istituto in virtù di una decisione amministrativa e hanno dato i loro figli in adozione. Anche i genitori biologici di figli dati in adozione senza consenso o sotto la pressione di un’autorità hanno diritto a un sostegno finanziario nella ricerca dei loro figli.
Capoverso 4: il Consiglio federale emanerà in un’ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione disciplinando in particolare quali informazioni possono essere comunicate su richiesta motivata ai servizi di ricerca e le finalità della trasmissione.
144 09.4107 «Segreto dell’adozione».