Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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V. Consenso dei Art. 265a cpv. 3

genitori del san-

gue .3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all’adozione o

1. Forma. questi non fossero ancora designati.

Nel capoverso 3 «genitori adottivi» è sostituito con «aspiranti all’adozione» (cfr. osservazioni ad art. 264 AP-CC).

b. Decisione Art. 265d cpv. 1

1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un’adozione non dà il consenso, l’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o degli aspiranti all’adozione e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.

Nel capoverso 1 «genitori adottivi» è sostituito con «aspiranti all’adozione» (cfr. osservazioni ad art. 264 AP-CC).

bis

B. Adozione di Art. 266 cpv. 1, 2 e 2

maggiorenni

1 Un maggiorenne può essere adottato se:

1. è durevolmente bisognoso di aiuto, per infermità mentale o fisica, e gli aspiranti all’adozione gli hanno prodigato cure durante almeno tre anni,

2. durante la sua minore età, gli aspiranti all’adozione gli hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione durante almeno tre anni,

3. se esistono altri motivi gravi ed esso ha vissuto, durante almeno tre anni, in comunione domestica con gli aspiranti all’adozione.

2 Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell’altro, e una persona che vive in unione domestica registrata non può essere adottata senza il consenso del suo partner.

2bis Prima dell’adozione vanno sentiti i genitori del sangue dell’adottando e i discendenti degli aspiranti all’adozione.

Capoverso 1: anche il nuovo diritto ammette, in linea di massima, l’adozione di maggiorenni. In futuro tuttavia, questo tipo di adozione sarà possibile anche se gli aspiranti all’adozione hanno già dei figli, sempreché siano soddisfatte le restanti condizioni di cui all’articolo 266 CC. Per armonizzare l’adozione di minorenni con quella di maggiorenni, la durata durante la quale gli aspiranti all’adozione devono assistere l’adottando è ridotta dagli attuali cinque a tre anni.

Capoverso 2: la disposizione è integrata con le persone in unione domestica registrata.

Capoverso 2bis: nel caso di un’adozione di un maggiorenne, le seguenti persone avranno la possibilità di esprimersi sull’adozione: