Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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Capoverso 3: questo capoverso si trova ora nell’articolo 268d capoverso 3 AP-CC.
Dquater. Servizio Art. 268d
cantonale pre-
posto all’infor-1 Le informazioni concernenti i genitori del sangue o l’adottato mazione sono comunicate dall’unica autorità cantonale competente al momento dell’adozione allorquando un affiliando è accolto a scopo di futura adozione.
2 Prima di comunicare informazioni, l’autorità ne informa le persone oggetto di una domanda di informazioni e, se necessario, richiede il loro consenso alla comunicazione delle informazioni ai richiedenti.
3Se i genitori del sangue rifiutano di stabilire un contatto personale, l’adottato ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.
4 I Cantoni designano un servizio adeguato incaricato di consigliare l’adottato o i genitori del sangue che ne facciano richiesta.
Capoverso 1: per facilitare l’accesso alle informazioni su un’adozione, è opportuno designare un unico servizio cantonale preposto all’informazione che disponga dei documenti sull’adozione. L’unica autorità cantonale di cui all’articolo 316 capoverso 1bis CC è quella che più si presta all’adempimento di questo compito. Si tratta, nello specifico, dell’autorità centrale cantonale in materia di adozione. I suoi collaboratori sono sensibilizzati sulla situazione psicologicamente difficile in cui versano gli adottati o i genitori naturali alla ricerca d’informazioni. L’autorità centrale cantonale in materia di adozione che riceve una domanda non indirizzata a lei, la trasmette all’autorità competente. I richiedenti devono esserne informati.
Capoverso 2: questa disposizione indica il modo di procedere del servizio quando riceve una domanda di informazioni.
Capoverso 3: questo capoverso corrisponde al diritto in vigore (art. 268c cpv. 2 CC). Va ribadito che l’adottato ha il diritto assoluto di conoscere le sue origini; ha il diritto di ottenere le informazioni corrispondenti anche se i genitori naturali non desiderano stabilire un contatto personale con lui. Questo principio deriva dall’articolo 268c AP-CC, che corrisponde al diritto in vigore. Se invece è l’adottato che rifiuta di stabilire un contatto con i genitori naturali, questi ultimi non otterranno alcuna informazione (cfr. art. 268b AP-CC).
Capoverso 4: questo capoverso è simile all’articolo 268c capoverso 3 CC. Il suo contenuto è semplicemente stato ripreso in una nuova disposizione che permetterà sia agli adottati in cerca delle proprie origini, sia ai genitori naturali che chiedono informazioni sui figli dati in adozione ,di essere consigliati.