Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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V. Età e consenso Art. 265
dell’adottando
1 La differenza d’età tra l’adottando e gli adottanti non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni. Per motivi gravi sono possibili deroghe che non pregiudicano il bene dell’adottando.
2 L’adottando è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
3 Se necessario, l’autorità competente ordina che l’adottando sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
4 Se l’adottando è sotto tutela, è necessario il consenso dell’autorità di protezione dei minori, quand’anche sia capace di discernimento.
Capoverso 1: le norme esistenti sulla differenza d’età di cui agli articoli 265 CC e 5 capoverso 4 OAdoz sono ora riunite in un’unica disposizione. Questo capoverso precisa inoltre che, per motivi gravi, è possibile derogare alla differenza d’età minima e massima, sempreché il bene dell’adottando non ne risulti pregiudicato. La differenza d’età minima e massima ha lo scopo di assicurare che tra i genitori adottivi e l’adottato regni una situazione simile a quella esistente in una filiazione naturale. Di norma, la differenza d’età tra genitori e figli è almeno pari a 16 anni, anche se spesso tale differenza è maggiore. Anche la differenza massima d’età di 45 anni, che equivale al limite attuale, corrisponde alla maggior parte delle filiazioni, nonostante vi siano casi in cui la differenza è maggiore. Il nuovo articolo 265 non esclude del tutto una differenza d’età superiore ai 45 anni, ma vuole assicurare che, nei limiti del possibile, il minorenne possa contare sui genitori adottivi fino a quando non sarà maggiorenne; se la differenza d’età è superiore non soltanto ci si avvicina alla differenza d’età esistente tra un bambino e i suoi nonni, ma oltre tutto, si aumenta il rischio di decesso di uno dei genitori adottivi prima che l’adottato sia adulto. L’introduzione di limiti d’età – flessibili – riducono questo rischio.
Capoverso 2: questo capoverso chiarisce esplicitamente che l’adottando deve essere sentito prima dell’adozione, anche se il suo consenso formale non è necessario poiché non è ancora capace di discernimento. La formulazione corrisponde all’articolo 298 capoverso 1 del Codice di procedura civile140che si attiene allo stesso principio per le procedure di diritto matrimoniale.
Capoverso 3: l’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo esige, ove necessario, la designazione un rappresentante del fanciullo. Questo può essere il caso nell’adozione del figliastro, qualora si palesasse che i genitori non tutela‐ no in maniera sufficiente gli interessi del bambino.
Capoverso 4: in questo capoverso è soppressa la forma ellittica.
140 RS 272