Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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Disciplinerà inoltre la questione dell’assunzione e della ripartizione dei costi nel quadro del capoverso 3.
Dsexies. Art. 268f
Relazioni perso-
nali con i genitori I genitori adottivi e i genitori del sangue possono convenire che a del sangue questi ultimi siano concesse adeguate relazioni personali con il minorenne adottato. Se l’adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario. Tale convenzione non può essere modificata né revocata unilateralmente. In caso di mancata intesa la decisione spetta all’autorità di protezione dei minori.
Questa disposizione disciplina il caso in cui i genitori biologici e quelli adottivi si conoscono (adozione aperta) o in cui i genitori adottivi hanno acconsentito alla divulgazione di informazioni atte a identificare la loro identità e quindi stabilito un contatto con i genitori biologici del loro figlio adottivo. Se i genitori adottivi acconsentono al contatto personale tra il figlio adottivo e i suoi genitori naturali, non potranno più revocare questa convenzione unilateralmente. Se ritengono che il contatto personale con i genitori naturali mette in pericolo il bene del minore, o se al contrario, i genitori naturali sono dell’avviso che i genitori adottivi non rispettano la convenzione o la applicano in maniera scorretta, devono informarne l’autorità di protezione dei minori. Quest’ultima deciderà se e in quale forma è opportuno mantenere la convenzione. In ogni caso, tuttavia, se l’adottato è capace di discernimento il suo consenso è necessario. Se non lo desidera, non è tuttavia obbligato a stabilire il contatto con i suoi genitori naturali, indipendentemente dal fatto che sia stata stipulata una convenzione. Se l’adottato non è capace di discernimento, dovrà perlomeno essere sentito.
6.1.2 Degli effetti della filiazione
bis
III. Figlio di Art. 270a
genitori in unione
domestica re- Se portano cognomi diversi, i partner in unione domestica registragistrata ta determinano il cognome del figliastro adottato scegliendo tra i loro cognomi da celibe o nubile.
2 Se portano un cognome comune, lo porterà anche l’adottato.
La possibilità concessa ai partner in unione domestica di adottare il figlio dell’altro partner, implica che il diritto della filiazione dovrà prevedere una disposizione che precisi quale cognome porterà il figlio dopo l’adozione da parte della partner registrata della madre o del partner registrato del padre. Secondo l’articolo 12a LUD ciascun partner conserva il proprio cognome. I partner possono tuttavia scegliere di voler assumere come cognome comune quello da celibe o nubile di uno di loro. A seconda della scelta, il figlio porterà uno dei due cognomi da celibe o da nubile oppure il cognome comune scelto dai genitori.
I figli naturali che non vengono adottati dalla partner registrata della madre o dal partner registrato del padre, perché, ad esempio, l’altro genitore naturale non ha acconsentito all’adozione, mantengono il loro cognome.