Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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D. Procedura Art. 268 cpv. 1
I. In generale.
1 L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dell’adottante o degli adottanti.
Nel capoverso 1 «dei genitori adottivi» è sostituito da «dell’adottante o degli adottanti » (cfr. osservazioni ad art. 264 AP-CC).
II. Istruttoria Art. 268a cpv. 2 e 3
2 Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute degli aspiranti all’adozione e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità a educare l’adottato, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.
3 Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all’adozione.
Nei capoversi 2 e 3 «genitori adottivi» è sostituito con «aspiranti all’adozione» (cfr. osservazioni ad art. 264 AP-CC).
Dbis. Segreto Art. 268b
1 Informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere divulgate ai genitori del sangue o a terzi soltanto con il consenso dei genitori adottivi. Prima di divulgare le informazioni, l’adottato è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l’adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché tali informazioni possano essere divulgate.
2 Informazioni atte a identificare l’adottato maggiorenne possono essere divulgate ai genitori del sangue soltanto con il consenso espresso dell’adottato.
3 Indipendentemente dall’età o dal consenso dell’adottato, i genitori del sangue hanno il diritto di ricevere informazioni non atte a identificare la situazione personale dell’adottato, a condizione che queste informazioni non ne mettano in pericolo gli interessi.
Capoverso 1: l’articolo sul segreto in materia di adozione è stato completato e prevede ora che le informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi non possono essere divulgate né ai genitori biologici né a terzi. Come secondo il diritto in vigore, il consenso dei genitori adottivi è necessario per la divulgazione di informazioni relative alla loro identità ai genitori biologici e a terzi; se manca il consenso anche di un solo genitore adottivo le informazioni non potranno essere divulgate. Questa disposizione chiede anche il consenso dell’adottato