Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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6.2 Variante: adozione del figliastro anche per le coppie che convivono di fatto
6.2.1 In generale
La variante all’avamprogetto presentato apre la discussione sulla possibilità di estendere l’adozione del figliastro alle persone che convivono di fatto . A tal fine occorrerebbe adeguare entrambe le modifiche degli articoli 264c e 267 AP-CC proposte al capitolo 6.1.1 e integrare le disposizioni sull’autorità parentale145. Gli altri adeguamenti (cap. 6.1, 6.3 — 6.6) restano invariati.
6.2.2 Adozione
IV. Adozione del Art. 264c
figliastro
1 Una persona può adottare il figlio del suo:
1. coniuge;
2. partner registrato;
3. convivente di fatto.
Prima di presentare la domanda di adozione, la coppia deve aver vissuto in comunione domestica durante almeno tre anni.
2 Le persone che convivono di fatto non possono essere né sposate né in unione domestica con terzi.
Per evitare complessi problemi d’imputabilità, non sarà più tenuto conto soltanto della durata del matrimonio o dell’unione domestica registrata, bensì della durata della comunione domestica. È così creata una base comune per tutti i tipi di adozione del figliastro (coniugi, coppie registrate, conviventi di fatto).
Capoverso 1: trasmettendogli la mozione 11.4046, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di estendere l’adozione del figliastro a tutte le forme di unione che assomigliano al matrimonio. Così le persone eterosessuali e omosessuali che convivono di fatto avrebbero la possibilità di adottare il figlio del loro partner. Per quanto riguarda le convivenze di fatto, sorge la domanda come definire la stabilità della coppia ai fini della riuscita dell’adozione del figliastro. Nel caso del matrimonio o di un’unione domestica registrata la stabilità della relazione è provata dai documenti di stato civile. Per le convivenze di fatto appare opportuno definire la stabilità relazionale in base alla durata della comunione domestica. Per quanto riguarda la nozione di «comunione domestica» si rimanda alle spiegazioni fornite più sopra146. Se il criterio determinante per la stabilità di una relazione è la durata della comunione domestica, una coppia sposata soltanto da un anno potrà presentare una domanda di adozione, perché prima del matrimonio i partner hanno convissuto per diversi anni. Se, invece, il criterio determinante è la durata del matrimonio o dell’unione domestica registrata, a determinate condizioni, queste coppie sarebbero svantaggiate rispetto a quelle che convivono di fatto, poiché numerose coppie, prima di sposarsi o di contrarre un’unione domestica registrata e di fondare una famiglia, convivono per molti anni. Benché non si possa escludere che anche le coppie che
145 Queste proposte si fondano sulla modifica del Codice civile (Autorità parentale) del
21 giu. 2013 (FF 2013 4039 segg.).
146 Cfr. cap. 5.6.2.