Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU
all'art. 3).
Alcuni partecipanti si pronunciano a favore della nuova norma. AG, per esempio, approva il disciplinamento degli esami genetici di proprietà non ereditarie e acquisite nel corso della vita. NEK condivide l’estensione dell’obbligo di richiedere il consenso e la regolamentazione delle informazioni in eccesso anche agli esami di caratteristiche somatiche. In linea di principio, SGH ritiene opportuno che gli esami delle mutazioni somatiche siano assoggettati, almeno in parte, alla legge (riguardo all’informazione e al consenso, trattamento di risultati in eccesso), perché alcune nuove tecnologie permettono d'individuare contemporaneamente mutazioni somatiche ed ereditarie in molti geni. Anche UniL è del parere che regole più severe possano migliorare e completare l’informazione dei pazienti. Alcuni auspicano un inasprimento delle norme sugli esami di caratteristiche somatiche. A causa del potenziale di abuso, ZH si domanda perché questi esami non siano attribuiti all’ambito medico. GUMEK, NEK, SGH e SSPH+ chiedono di assoggettare lo svolgimento di questi esami all’obbligo di autorizzazione. SGH vuole inoltre che si applichi anche l’articolo 26. QUALAB ritiene indispensabile che anche gli istituti di patologia che fatturano secondo TARMED debbano presentare un certificato di qualità.
Eccezioni al campo d'applicazione (capoverso 4)
Alcuni partecipanti segnalano che la lettera a è in contraddizione con l’articolo 14 capoverso 2 lettera b e rimandano alle loro spiegazioni sull’articolo 14 (I Verdi, ap, br, HGS, SAG e vahs). Sulla lettera b Gensuisse fa notare che la definizione dei metodi di procreazione non è chiara e chiede pertanto che la diagnostica preimpianto non sia esclusa dalla LEGU.
Riguardo alla lettera c FMH, HUG e SwissUni rilevano che oggi, nell’ambito degli esami genetici, non è possibile né auspicabile separare i dati della ricerca da quelli della prassi medica. Dato che a loro parere la LEGU non deve essere applicata agli esami genetici a scopo di ricerca, lo stesso deve valere anche per i dati e soprattutto per lo sviluppo di apparecchi per le analisi e i paragoni di dati destinati all’acquisizione di nuove conoscenze. IEH2 propone invece di escludere dal campo d'applicazione unicamente gli esami genetici a scopo di ricerca condotti su campioni anonimizzati. NEK raccomanda di ampliare il campo d'applicazione agli esami genetici a scopo di ricerca.
Articolo 3 Definizioni
I Verdi, br, HGS, SAG e vahs ritengono necessaria una concretizzazione della terminologia per poter assegnare i vari test alle singole categorie. Anche Gensuisse chiede di verificare l’attualità di tutte le definizioni. IDS NE, SSPH+ e SwissUni propongono di definire alcune nozioni solo a livello di ordinanza per tenere meglio il passo con lo stato della scienza e delle tecnica (p. es. lett. b e c), oppure di definirle nel relativo capitolo (p. es. lett. d-j).
Riguardo alla lettera c FMH, HUG e SwissUni evidenziano che talvolta è possibile eludere la legge con esami di altre «Omics». Gensuisse propone di considerare anche le mutazioni epigenetiche. Altri avvertono che non ha senso inserire esami sia di proteine sia di mutazioni epigenetiche per accertare le caratteristiche somatiche (SG, FMH, Insel, KS Baden, KSBL, SBP, SGMO, SGPath, SGSen e UniBE-Med). La maggior parte dei suddetti partecipanti (SG, Insel, KS Baden, KSBL, SGMO, SGPath, SGSen e UniBE-Med) chiede una modifica della definizione, mentre SBP aggiunge che è difficile tracciare una chiara linea di demarcazione rispetto ad altri esami. Teme che tutte le analisi di laboratorio vengano assoggettate alla LEGU e propone pertanto di rinunciare all’estensione alle caratteristiche somatiche. KS Baden, SGMP e SGSen chiedono di cancellare il brano di frase «prodotto diretto del gene». Anche per SZB la definizione è troppo ampia perché ogni gene ha un suo prodotto genico.
Quanto alla lettera d, diversi partecipanti obiettano che la definizione non sia precisa e lasci troppo spazio alle interpretazioni (I Verdi, ap, br, HGS, SAG e vahs). Anche Gensuisse critica la mancanza di una chiara distinzione tra esami nell’ambito della pianificazione familiare ed esami eseguiti nell’ambito di metodi di procreazione con assistenza medica e chiede pertanto un ampliamento della definizione. FMH, HUG e SwissUni propongono di aggiungere «segni clinici» alla definizione di esami genetici diagnostici (lett. d). Altri chiedono una concretizzazione della definizione di esami genetici presintomatici (lett. f), perché non è chiaro se questa categoria includa anche predisposizioni a malattie poligenetiche