Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU
Articolo 47 Principi
GeCoBi e mannschafft ritengono che a ogni nascita si debba procedere a una determinazione obbligatoria della filiazione e alla registrazione della paternità genetica.
Riguardo al capoverso 1, PS apprezza che nell’ambito dell’allestimento di un profilo del DNA sia vietato eseguire esami di caratteristiche ereditate o ereditarie del patrimonio genetico e comunicare informazioni in eccesso su caratteristiche personali o rilevanti dal punto di vista medico. Secondo PEV la sostituzione nella versione francese dell’espressione «ne doit pas» con «ne peut pas» non precisa in modo sufficiente il divieto dell’esame di caratteristiche rilevanti per la salute o altre caratteristiche personali. PEV propone di riprendere l’espressione «ne doit pas». A+ e SwissUni precisano che, nel campo della procedura penale, l’attuale ricerca genetico-forense ha anche lo scopo di ottenere da un profilo del DNA informazioni sulle caratteristiche fisiche visibili che permettano di limitare la cerchia dei possibili autori, a prescindere dall'identificazione del possibile autore del reato basata su un confronto di profili del DNA. Questa operazione non è conforme al tenore della legge, per cui A+ e SwissUni propongono di prevedere deroghe riguardanti la determinazione delle caratteristiche dell’aspetto fisico o dell’origine di una persona.
A proposito del capoverso 2, BS e SGRM sostengono che l’accento debba essere messo sull’accertamento dell’identità; SGRM propone pertanto di modificare il testo tedesco del secondo periodo in «Diese Personen müssen sich ausweisen».
Per TI, ACSI, FMH, FRC, HUG, SGRM, SKS e SwissUni la richiesta di «buoni motivi» nel capoverso 3 lettera b è troppo vaga. TI propone che il richiedente debba rendere verosimile un interesse legittimo. SGRM auspica una chiara definizione o un elenco dei «buoni motivi» e fa notare che la veridicità del motivo non può essere controllata.
BS propone di sopprimere il capoverso 3 lettera c oppure di riconsiderare l’idoneità pratica perché nei singoli casi non è chiaro cosa s’intenda per «stretti congiunti». Come SGRM, anche BS ritiene che questa condizione non possa essere verificata. SGRM auspica una chiara definizione di «stretti congiunti» e chiede come s’intende disciplinare la procedura in caso di conflitto tra congiunti.
Riguardo al capoverso 6, mannschafft ricorda che conoscere la propria filiazione è un diritto sancito dalla Costituzione e non può essere pertanto ostacolato inutilmente.
PS auspica un divieto dell’intermediazione e della pubblicità per l’allestimento di profili del DNA (cpv. 7). TI propone (come per l’art. 12) una nuova formulazione, in base alla quale l’intermediazione e la pubblicità per l’allestimento di profili del DNA è consentita purché siano praticate in modo oggettivo e corrispondente all’interesse generale, non siano ingannevoli né invadenti e siano soddisfatti i requisiti posti dalla presente legge. ACSI, FRC e SKS ritengono che la pubblicità per l’allestimento di profili del DNA debba essere vietata.
Articolo 48 Procedura civile
Per ZG la disposizione sulla procedura civile è troppo poco precisa, in particolare non è chiaro se i profili del DNA sono ammessi come mezzo di prova solo nelle procedure civili concernenti la filiazione. Per esplicitare il diritto a non essere informati bisognerebbe statuire come regola generale l’inammissibilità delle analisi del DNA nelle procedure civili, però non nella LEGU bensì nel CPC. ZG avanza una proposta concreta per l’introduzione di un nuovo articolo 168a CPC ed evidenzia che alle persone interessate debba essere concesso un diritto di reclamo secondo l’articolo 319 lettera b numero 1 CPC. In relazione all’articolo 48, IGM teme violazioni degli articoli 9, 13 e 119 capoverso 2 lettera g Cost.; a suo parere è nell’interesse pubblico che le iscrizioni nel registro di stato civile siano conformi alla verità e che lo Stato non incoraggi indicazioni sbagliate. Le iscrizioni errate eluderebbero il principio della filiazione biologica nel diritto successorio, con il rischio che i figli «falsi» erediterebbero e quelli «veri» no. Per evitarlo, IGM avanza una proposta per una nuova formulazione dell’articolo 48, secondo la quale, su domanda del richiedente o di chi è contrario alla domanda, il tribunale deve ordinare l’allestimento di un profilo del DNA e il diritto a determinare la filiazione deve valere senza restrizioni.