Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU
propone di abbassarli a 100 000 franchi per le assicurazioni sulla vita e a 10 000 franchi per le assicurazioni facoltative per l’invalidità. Inoltre, a suo parere, gli istituti di assicurazione dovrebbero poter utilizzare i risultati di test presintomatici o prenatali forniti a titolo volontario.
In linea con la richiesta di abolire i limiti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, alcuni partecipanti desiderano sopprimere anche il capoverso 2 (FR, QUALAB, santésuisse, SVV e UniFR).
Articolo 44 Autorizzazione di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami genetici presintomatici
FR, PS e UniFR chiedono la soppressione di questa disposizione perché a loro avviso non si devono concedere deroghe al divieto di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami. Anche ACSI, FRC e SKS invitano a sopprimere o riformulare questo articolo. FMH, HUG e SwissUni temono che l’articolo 44 possa dare adito a interpretazioni diverse e propongono di consultare degli esperti di etica. Anche SAKK si chiede perché vengano allentati i requisiti di cui all’articolo 43. SPO sottolinea la necessità d'informare le persone interessate sulla facoltà concessa agli istituti di assicurazione privata complementare di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami. SVV critica l’uso del termine inconsueto «medico incaricato» e chiede di riformulare i capoversi 1 e 3 per eliminare questa espressione e di sopprimere completamente il capoverso 2. In analogia con le osservazioni sull’articolo 38 lettera d, GUMEK e SSPH+ invitano a tener conto dell’importanza dell’esame nel capoverso 1 lettera b: non basta provare il valore scientifico dell’esame per il calcolo dei premi, ma occorre dimostrare anche la sua rilevanza. Per rispettare il principio della proporzionalità, diversi partecipanti chiedono di stabilire nel capoverso 2 una durata massima per la conservazione dei risultati dell’esame rilevanti per la conclusione del contratto (BE, BS, GL, GR, ZG, ZH e priv).
Articoli 45 e 46 Divieto di eseguire esami genetici e di rivelarne o di utilizzarne i risultati / Diagnosi di malattie
Secondo ZG non è chiaro nella LEGU se nell’ambito dei processi civili si applicano le norme del codice di procedura civile (CPC)18 e se gli esami genetici sono fondamentalmente autorizzati. Inoltre ZG fa notare che spesso, di fronte a danni alle persone, viene messa in primo piano la questione della «predisposizione». Per questo motivo il CPC dovrebbe essere completato con un articolo 168b sugli esami genetici.
PEV costata che la formulazione dell’articolo 46 (versione francese) amplia le possibilità di eseguire esami genetici, e propone pertanto di riprendere il tenore dell’analogo articolo 30 della norma vigente. FMH, HUG e SwissUni giudicano inoltre inaccettabile escludere una malattia solo in base a un esame genetico.
3.6 Capitolo 5: Profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona
Osservazioni generali sul capitolo 5
Secondo FMH, HUG e SwissUni, la definizione dei profili del DNA rappresenta un grave problema, perché in casi estremi già con il sequenziamento di un unico gene si può ottenere un profilo sufficientemente caratterizzante (cfr. anche osservazioni sull’art. 3).
18 RS 272