Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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volontaria nella ripresa di materiali d'imballaggio, ad esempio cartone, pellicole di plastica, imballaggi per bevande o corpi cavi in plastica. In alcuni casi riprendono determinati imballaggi, ma a parte le bottiglie in PET e le bottiglie di latte in PE, l'offerta di ripresa non è omogenea. Come dimostrato dalla gran quantità di materiali d'imballaggio con potenziale di valorizzazione presenti nel sacco dei rifiuti medio svizzero (circa 1,2 milioni di tonnellate all'anno), le misure su base volontaria adottate dai commercianti al dettaglio in questo ambito sono insufficienti.

Vari interventi parlamentari nell'ambito degli imballaggi evidenziano inoltre un'elevata pressione sociale per la riduzione delle quantità di imballaggi e una maggiore valorizzazione dei materiali. I materiali d'imballaggio valorizzati forniscono un notevole contributo alla salvaguardia delle risorse. Rispetto alla produzione a nuovo, la valorizzazione materiale delle confezioni in plastica non incenerite consente di prevenire emissioni considerevoli di gas serra come il CO2 e di risparmiare risorse non rinnovabili come il petrolio.

In virtù dell'articolo 30 b capoverso 2 lettera a LPAmb, il Consiglio federale ha già la competenza di emanare all'occorrenza norme per la ripresa di prodotti usati; si tratta nella fattispecie di una cosiddetta «formulazione potestativa». Ora il Consiglio federale deve essere obbligato specificamente nel campo degli imballaggi per i prodotti di consumo a emanare prescrizioni per la ripresa di determinati imballaggi da destinare alla valorizzazione. L'obbligo di ripresa deve essere introdotto solo per quegli imballaggi che, a causa dell'elevata quantità di rifiuti, richiedono una garanzia della valorizzazione materiale necessaria dal punto di vista ecologico è sostenibile da quello economico. Il riciclaggio materiale consente un uso efficiente delle risorse più elevata rispetto alla combustione soprattutto per gli imballaggi in plastica.

I commercianti al dettaglio devono essere obbligati a riprendere soltanto determinati imballaggi nel settore dei prodotti di consumo e, di conseguenza, devono avere la facoltà di decidere liberamente sulla strutturazione (design) dei materiali d'imballaggio e sul processo di ripresa. Ciò permette di incentivare in modo semplice i commercianti e i produttori a valorizzare gli imballaggi ripresi e a strutturarli con più efficienza dal punto di vista dei materiali, così da prevenire la produzione di rifiuti. La nuova regolamentazione non deve entrare in concorrenza con i sistemi di ripresa già esistenti (p. es. in ambito vetro, PET o alluminio). Per quanto concerne il finanziamento della ripresa di imballaggi, non sono previste prescrizioni legali. Pertanto i dettaglianti sono liberi di finanziare la ripresa per mezzo di un contributo anticipato per il riciclaggio (CAR), come già avviene ad esempio per le bottiglie in PET e le lattine di alluminio. Eventualmente si potrebbe anche pensare di finanziare i costi del sistema con una tassa di smaltimento anticipata (TSA) imposta dalla Confederazione.

Aumento dell'efficienza degli impianti per lo smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti.

Dal punto di vista dell’uso efficiente delle risorse, diversi impianti per il trattamento dei rifiuti hanno oggi potenziali non sfruttati per l'utilizzo dei rifiuti come materia