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Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 13 pagine

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Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra RU 2013

considerando gli elementi dei crimini pertinenti tra gli Elementi dei crimini già adottati dall’Assemblea degli Stati parte il 9 settembre 2000,

considerando che l’interpretazione e l’applicazione degli elementi dei crimini pertinenti menzionati possono essere d’ausilio anche nel contesto di conflitti armati che non abbiano carattere internazionale, tra l’altro perché precisano che il comportamento ha avuto luogo nel quadro di un conflitto armato ed era in relazione con quest’ultimo, confermando in tal modo l’esclusione della competenza della Corte nei confronti di situazioni di mantenimento dell’ordine pubblico,

considerando che i crimini menzionati al paragrafo 2 lettera e) cifra xiii) dell’articolo 8 (utilizzare veleno o armi velenose) e al paragrafo 2 lettera e) cifra xiv) dell’articolo 8 (utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi) costituiscono gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, conformemente al diritto consuetudinario internazionale,

considerando che il crimine menzionato al paragrafo 2 lettera e) cifra xv) dell’articolo 8 (utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano) costituisce altresì una grave violazione delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, ed essendo inteso che l’atto costituisce un crimine esclusivamente quando l’autore utilizza i proiettili in oggetto per aggravare inutilmente le sofferenze o le ferite inflitte alle persone obiettivo di tali proiettili, conformemente al diritto consuetudinario internazionale,

1. decide di adottare l’emendamento al paragrafo 2 lettera e) dell’articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che figura nell’allegato I alla presente risoluzione, che è sottoposto a ratifica o accettazione e che entrerà in vigore conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 121 dello Statuto;

2. decide di adottare gli elementi pertinenti contenuti nell’allegato II alla presente risoluzione e che devono essere aggiunti agli Elementi dei crimini.