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Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 13 pagine
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Traduzione1
Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra
Adottati a Kampala il 10 giugno 20102
Approvati dall'Assemblea federale il ...3
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il ...
Entrati in vigore per la Svizzera il ...
La Conferenza di revisione,
visto il paragrafo 1 dell’articolo 123 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, che prevede che sette anni dopo l’entrata in vigore dello Statuto il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convochi una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento allo Statuto,
visto il paragrafo 5 dell’articolo 121 dello Statuto, che stipula che un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entri in vigore nei confronti degli Stati parte che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione e che la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento se tale reato è stato commesso da cittadini di uno Stato parte che non ha accettato l’emendamento o sul territorio dello stesso, e confermando che per ciò che concerne tale emendamento resta inteso che lo stesso principio che trova applicazione per uno Stato parte che non ha accettato l’emendamento trova applicazione anche per gli Stati non parte dello Statuto,
confermando che, alla luce del paragrafo 5 dell’articolo 40 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, gli Stati che divengono parte dello Statuto a posteriori avranno il diritto di decidere se accettare o meno l’emendamento enunciato nella presente risoluzione al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione o al momento della loro adesione allo Statuto,
visto che all’articolo 9 sugli elementi dei crimini lo Statuto prevede che tali elementi siano di ausilio alla Corte nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni relative ai crimini che rientrano nella sua competenza,
tenendo debitamente conto del fatto che i crimini che consistono nell’utilizzare veleno o armi velenose; nell’utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; e nell’utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio, rientrano già nella competenza della Corte in virtù del paragrafo 2 lettera b) dell’articolo 8 in quanto gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali,
RS ..........
1 Traduzione del testo originale francese (RO 20xx …).
2 Risoluzione RC/Res.5; cfr. notifica del depositario C.N.651.2010.TREATIES-6 in data
29 novembre 2010, disponibile al seguente indirizzo: http://treaties.un.org.
3 RU 20xx … 2013–......