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Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 13 pagine

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Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione RU 2013

g) l’invio da parte di uno Stato, o in suo nome, di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati che compiano atti di forza armata contro un altro Stato di tale gravità che siano equiparabili agli atti sopra citati o la sua sostanziale partecipazione in detti atti.

3. Il testo che segue è inserito dopo l’articolo 15:

Art. 15 bis Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggres-

sione

(Segnalazione da parte di uno Stato, proprio motu)

1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente ai paragrafi a) e c) dell’articolo 13, fermo restando le seguenti disposizioni.

2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte.

3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l’adozione di un emendamento allo Statuto.

4. La Corte può, in conformità all’articolo 12, esercitare il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione risultante da un atto di aggressione commesso da uno Stato parte, salvo il caso in cui tale Stato parte abbia in precedenza dichiarato di non accettare un simile potere giurisdizionale depositando un’apposita dichiarazione presso il Cancelliere. Il ritiro di tale dichiarazione può essere effettuato in qualsiasi momento e viene valutato dallo Stato parte entro una scadenza di tre anni.

5. Con riferimento a uno Stato non parte del presente Statuto, la Corte non esercita il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione quando quest’ultimo è commesso da cittadini di tale Stato o sul suo territorio.

6. Se il Procuratore conclude che v’è un ragionevole fondamento per avviare un’indagine su un crimine di aggressione, verifica in primo luogo se il Consiglio di sicurezza ha constatato l’esistenza di un atto di aggressione commesso dallo Stato in causa. Il Procuratore notifica al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la situazione portata dinanzi alla Corte, aggiungendo ogni informazione e documento utili.

7. Quando il Consiglio di sicurezza ha constatato un atto di aggressione, il Procuratore può avviare un’indagine su tale crimine.

8. Nel caso in cui una simile constatazione non venga effettuata entro sei mesi dalla data della notifica, il Procuratore può avviare un’indagine per crimine di aggressione, a condizione che la Sezione preliminare abbia autorizzato l’apertura di un’indagine per crimine di aggressione secondo la procedura fissata dall’articolo 15 e che il Consiglio di sicurezza non abbia deciso diversamente conformemente all’articolo 16.