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Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 13 pagine

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Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione RU 2013

9. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto.

10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all’esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all’articolo 5.

4. Il testo che segue è inserito dopo l’articolo 15 bis dello Statuto:

Art. 15 ter Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggres-

sione

(Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza)

1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al paragrafo b) dell’articolo 13, fermo restando le seguenti disposizioni.

2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte.

3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l’adozione di un emendamento allo Statuto.

4. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all’esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all’articolo 5.

5. Il testo che segue è inserito dopo il paragrafo 3 dell’articolo 25:

3 bis. Con riferimento al crimine di aggressione, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione solo per le persone in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato.

6. La prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 9 è sostituita dalla frase seguente:

1. Gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell’interpretazione e nell’applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 8 bis.