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Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 13 pagine

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Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione RU 2013

Allegato III

Elementi d’interpretazione concernenti gli emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale in relazione al crimine di aggressione

Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza

1. È inteso che la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale sulla base di una segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza in conformità al paragrafo b) dell’articolo 13 dello Statuto unicamente su crimini di aggressione commessi dopo che sia stata adottata una decisione conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 15 ter e un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte, laddove vale la data più lontana.

2. È inteso che sulla base di una segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza e in virtù del paragrafo b) dell’articolo 13 dello Statuto, la Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione a prescindere dal fatto che lo Stato in causa abbia o meno accettato la competenza della Corte in proposito.

Giurisdizione ratione temporis

3. È inteso che nei casi che rientrano nella fattispecie di cui al paragrafo a) o al paragrafo c) dell’articolo 13 dello Statuto, la Corte può esercitare la propria competenza unicamente su crimini di aggressione commessi dopo che sia stata adottata una decisione conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 15 bis e un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte, laddove vale la data più lontana.

Giurisdizione nazionale in relazione a un crimine di aggressione

4. È inteso che gli emendamenti che hanno ad oggetto la definizione di atto di aggressione e di crimine di aggressione valgono esclusivamente ai fini del presente Statuto. Conformemente all’articolo 10 dello Statuto di Roma, gli emendamenti non vanno interpretati in alcun modo come limitazione o pregiudizio delle regole esistenti o in formazione di diritto internazionale per fini diversi dal presente Statuto.

5. È inteso che gli emendamenti non devono essere interpretati in modo tale da ritenere che creino un diritto o l’obbligo di esercitare la giurisdizione nazionale in relazione a un atto di aggressione commesso da un altro Stato.

Altri elementi d’interpretazione

6. È inteso che l’aggressione è la forma più grave e pericolosa di uso illecito della forza e che una decisione sull’eventuale esistenza di un atto di aggressione esige un esame di tutte le circostanze di ogni caso particolare e segnatamente della gravità e delle conseguenze dell’atto interessato, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.