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Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 13 pagine

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Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione RU 2013

Allegato II

Emendamenti relativi agli elementi dei crimini

Articolo 8 bis Crimine di aggressione Introduzione

1. È inteso che ogni atto menzionato al paragrafo 2 dell’articolo 8 bis costituisce un atto di aggressione.

2. Non è necessario provare che l’autore abbia valutato, in diritto, la questione per determinare se il ricorso alla forza armata era incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.

3. Il carattere «manifesto» indica una qualificazione oggettiva.

4. Non è necessario provare che l’autore abbia valutato, in diritto, il carattere «manifesto» della violazione della Carta delle Nazioni Unite.

Elementi

1. L’autore ha pianificato, preparato, iniziato o commesso un atto di aggressione.

2. L'autore è una persona1 in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato che ha commesso l’atto di aggressione.

3. L’atto di aggressione, l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite, è stato commesso.

4. L’autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che determinavano l’incompatibilità di un uso della forza armata con la Carta delle Nazioni Unite.

5. Per il suo carattere, la sua gravità e la sua portata, l’atto di aggressione ha costituito una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.

6. L’autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che determinavano una simile violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite.

1 Nel contesto di un atto di aggressione più di una persona può rispondere a tali criteri.