Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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2 Chiunque delega la gestione degli averi di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore patrimoniale qualificato rimane responsabile dell’osservanza delle prescrizioni di investimento applicabili.
3 Il gestore patrimoniale qualificato può inoltre esercitare in particolare l’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri. Se la legislazione dello Stato interessato richiede un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l’attività del fondo, il gestore patrimoniale qualificato può esercitare tale attività soltanto se è stato concluso un simile accordo.
4 Può esercitare altre attività amministrative nell’ambito di questi compiti.
Art. 24 Capitale minimo e garanzie
1 I gestori patrimoniali qualificati devono disporre del capitale minimo richiesto, interamente liberato.
2 L’autorità di vigilanza può autorizzare i gestori patrimoniali qualificati che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’entità del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre far dipendere il rilascio dell’autorizzazione dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Art. 25 Fondi propri
1 I gestori patrimoniali qualificati devono disporre di adeguati fondi propri.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’entità dei fondi propri in funzione della gestione e dei rischi.
Art. 26 Consolidamento
1 In conformità con le esigenze di standard internazionali, l’autorità di vigilanza può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore patrimoniale qualificato.
2 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se:
a. almeno una è attiva come gestore patrimoniale qualificato;
b. operano prevalentemente nel settore finanziario; e
c. formano un’unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.
3 È considerato conglomerato finanziario un gruppo finanziario che opera prevalentemente nel settore della gestione patrimoniale qualificata e comprende almeno un’impresa di assicurazione di notevole importanza economica.
4 Le disposizioni di cui agli articoli 63–69 sui gruppi finanziari si applicano per analogia.