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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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Art. 43p Collaborazione con le autorità estere

La FINMA si occupa dell’assistenza amministrativa con le autorità estere conformemente agli articoli 42 e 43.

Capitolo 5: Vigilanza sugli OV

Art. 43q Competenza

1 L’OV è sottoposto alla vigilanza della FINMA.

2 La FINMA verifica se l’OV rispetta le prescrizioni contenute ai capitoli 2 e 3 del presente titolo.

Art. 43r Strumenti di vigilanza

1 Se l’OV non rispetta le prescrizioni contenute ai capitoli 2 e 3 del presente titolo, la FINMA adotta i provvedimenti necessari.

2 L’OV deve fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari a quest’ultima per l’adempimento della sua attività di vigilanza sugli OV.

3 La FINMA può revocare il mandato alle persone che non offrono più le garanzie richieste.

4 Se nessun’altra misura risulta efficace, la FINMA può liquidare gli OV.

Art. 48 Inosservanza di decisioni

Chiunque non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA o dall’OV con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 54 Protezione giuridica

1 L’impugnazione delle decisioni della FINMA e dell’OV è disciplinata dalle disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.

2 Le decisioni dell’OV possono essere impugnate direttamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

3 Se le decisioni dell’OV devono essere giudicate dal Tribunale amministrativo federale o dal Tribunale federale, il tribunale competente consulta la FINMA.

4 L’autorità che decide è legittimata a ricorrere al Tribunale federale.