Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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2 La FINMA trasmette all’organismo di vigilanza le sentenze che riguardano le persone sottoposte a quest’ultimo.
Titolo dopo l’articolo 43
Titolo terzo: Organismo di vigilanza (OV)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 43a Compiti
1 L’OV rilascia ai gestori patrimoniali secondo l’articolo 17 della legge del…109 sugli istituti finanziari la necessaria autorizzazione e sorveglia la loro attività.
2 Nel suo ambito di vigilanza può emanare circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari. Queste ultime devono essere approvate dalla FINMA.
3 Il Consiglio federale può prevedere la costituzione di diversi OV e in questo caso ne delimita l’ambito di vigilanza.
Art. 43b Informazione della FINMA
L’OV informa periodicamente la FINMA sulla sua attività di vigilanza e le comunica l’emanazione di un divieto di esercitare l’attività.
Art. 43c Informazione del pubblico e trattamento dei dati
Gli articoli 22 e 23 si applicano per analogia.
Capitolo 2: Organizzazione
Art. 43d Forma giuridica e organizzazione
1 L’OV deve essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera.
2 Il capitale azionario dell’OV è suddiviso in azioni nominative. Le azioni sono interamente liberate.
3 I rapporti di proprietà riflettono in maniera adeguata il ramo degli assoggettati alla vigilanza.
4 L’OV deve disporre di regole di conduzione dell’impresa adeguate e di un’organizzazione che gli permetta di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente legge.
109 RS ...