Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 57Fedlex · Progetto
Art. 43e Organi
1 Gli organi dell’OV sono:
a. l’assemblea generale;
b. il consiglio di amministrazione;
c. la direzione;
d. l’ufficio di revisione.
Art. 43f Assemblea generale
1 L’assemblea generale nomina i membri del consiglio di amministrazione e il suo presidente.
2 Il Consiglio federale approva la nomina del consiglio di amministrazione e del suo presidente.
Art. 43g Consiglio di amministrazione
1 Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico dell’OV.
2 I membri devono rappresentare gli istituti finanziari sottoposti alla vigilanza dell’OV e il mondo scientifico in proporzioni adeguate.
3 Il consiglio di amministrazione adempie in particolare i seguenti compiti:
a. nomina la direzione e il suo direttore;
b. adotta le circolari secondo l’articolo 43a capoverso 2;
c. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull’attività informativa.
4 Le nomine e le decisioni secondo il capoverso 3 devono essere approvate dalla FINMA.
Art. 43h Direzione
1 La direzione è l’organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.
2 I suoi membri devono essere indipendenti dagli istituti finanziari sottoposti alla vigilanza dell’OV come pure nell’adempimento dei loro compiti.
3 Le persone incaricate della direzione, dell’amministrazione e di funzioni dirigenziali devono inoltre:
a. garantire una direzione irreprensibile;
b. godere di buona reputazione; e
c. presentare le qualifiche specifiche necessarie.
4 La direzione emana decisioni secondo il regolamento di organizzazione.