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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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Art. 43i Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l’ufficio di revisione esterno dell’OV e informa il consiglio di amministrazione e la FINMA sul risultato delle sue verifiche.

Art. 43j Segreto d’ufficio

L’articolo 14 si applica per analogia anche all’OV, ai suoi organi e alle persone da esso incaricate.

Capitolo 3: Finanziamento

Art. 43k Emolumenti e tassa di vigilanza

1 L’OV riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, riscuote ogni anno dalle persone sottoposte a vigilanza una tassa di vigilanza per i costi dell’OV non coperti dagli emolumenti.

2 La tassa di vigilanza è calcolata in funzione del reddito lordo e delle dimensioni aziendali dalle persone sottoposte a vigilanza nonché dall’entità del patrimonio da essi gestito.

3 L’OV emana una tariffa degli emolumenti e la sottopone alla FINMA per approvazione.

Art. 43l Riserve

1 Per svolgere la sua attività di vigilanza l’OV costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.

2 Nel quadro dell’autorizzazione dell’OV la FINMA stabilisce questo termine.

Art. 43m Rendiconto, responsabilità e esenzione fiscale

Gli articoli 18–20 si applicano, per analogia, anche all’OV.

Capitolo 4: Misure di vigilanza

Art. 43n Verifica e strumenti di vigilanza

Gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 24–32, 33a, 34 e 37 sono a disposizione anche dell’OV.

Art. 43o Collaborazione con le autorità nazionali

Gli articoli 38–41 si applicano per analogia alla collaborazione dell’OV con le autorità nazionali.