Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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chiedente l’approvazione per l’esercizio di un’attività lucrativa181 e come avviene per le autorità di vigilanza degli altri Paesi e delle altre giurisdizioni182. Ciò rafforzerebbe anche la certezza del diritto. Inoltre, o in alternativa, si potrebbe introdurre un termine entro il quale l’autorità di vigilanza deve comunicare se la domanda presentata è completa.

In tutte e tre le categorie, i costi correnti sono generati principalmente dall’audit di vigilanza, dalle tasse annuali alla FINMA nonché dalle spese per il mantenimento delle condizioni di autorizzazione concernenti l’organizzazione. Secondo la valutazione indipendente della ZHAW, l’assoggettamento alla vigilanza determinerebbe un aumento dei costi correnti per i piccoli gestori patrimoniali di circa 20 000 franchi all’anno per caso; per i gestori patrimoniali di medie dimensioni, invece, l’aumento annuo per caso sarebbe di 41 000 franchi e, per i grandi gestori patrimoniali, di 57 000 franchi.

Per molti gestori patrimoniali, la disposizione transitoria potrebbe implicare un’esenzione dai costi supplementari legati all’assoggettamento alla vigilanza prudenziale, fintantoché non estenderanno la loro attività. Dato che la maggior pare di essi rientra tra le PMI, ciò aumenta la compatibilità tra l’avamprogetto e le PMI e consente di limitare l’intervento statale nell’attività economica.

Un possibile svantaggio derivante dall’assoggettamento dei gestori patrimoniali è il moral hazard. Se finora i clienti hanno avuto un forte incentivo a scegliere con la massima cura il gestore patrimoniale cui affidare il proprio denaro, in futuro nelle loro decisioni potrebbero pesare maggiormente anche le decisioni dell’autorità di vigilanza, seppur in fondo la responsabilità rimanga comunque del cliente. Il marchio «assoggettato alla vigilanza» potrebbe indurre i clienti a effettuare la scelta o la verifica periodica del loro gestore patrimoniale con minore intensità; ciò può ripercuotersi negativamente sui meccanismi di mercato.

4.2 Ripercussioni secondo i gruppi interessati

Per esaminare i possibili adeguamenti nel comportamento dei soggetti interessati è necessario compiere un’analisi differenziata.

181 L'ordinanza del Consiglio federale concernente i principi e i termini ordinatori delle procedure di autorizzazione (RS 172.010.14) fissa i principi relativi alle procedure di prima istanza del diritto dell'economia e si applica quando un'autorità dà a un richiedente la sua approvazione per l'esercizio di un'attività a scopo di lucro. Essa contiene tra l'altro i termini ordinatori entro i quali l'autorità dell'Amministrazione federale interessata deve decidere in merito a una domanda. In base all'art. 4 cpv. 1 lett. c, le domande il cui trattamento richiede più di una settimana devono essere evase entro al massimo tre mesi dal ricevimento della documentazione completa.

182 In tutte e tre le direttive rilevanti (AIFM, OICVM e MiFID) l'UE ha disciplinato la procedura di autorizzazione. Ad esempio, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente dello Stato membro d’origine deve comunicare per iscritto al gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) se l’autorizzazione è concessa o rifiutata. L’autorità competente può prorogare detto periodo di un massimo di tre mesi aggiuntivi, ove lo reputi necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso.