Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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PMI. Al momento dell’offerta di obbligazioni ai clienti privati, (oltre al prospetto) dovrà essere consegnato anche un foglio informativo di base. Per i prodotti strutturati si applicherà l’obbligo di redigere un foglio informativo di base e un prospetto. A seconda dell’attuazione, entrambe le novità potrebbero comportare costi supplementari per gli istituti finanziari emittenti. Il prospetto sottostà inoltre a un esame preliminare, per evitare la pubblicazione di documenti lacunosi. Per i fornitori, l’esame della documentazione sul prodotto comporta potenzialmente un costo opportunità, a cui è posto un limite massimo con l’introduzione di un termine entro il quale i prospetti devono essere esaminati. Per gli organi di verifica, l’esame della documentazione sul prodotto comporta un aumento dei costi di vigilanza. Il finanziamento di questi costi supplementari si ripercuote sugli assoggettati alla vigilanza in forma di emolumenti più elevati.

4.1.4 Esecuzione di pretese di clienti privati

Complessivamente, le misure concernenti l’esecuzione di pretese di clienti privati rafforzano nettamente la protezione dei clienti rispetto allo status quo e garantiscono l’attuazione coerente del disciplinamento proposto nell’ambito interessato.

Secondo il presente avamprogetto, le controversie tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti vanno, per quanto possibile, risolte nell’ambito di una procedura di composizione delle controversie non burocratica da un organo di mediazione riconosciuto. L’organo di mediazione è finanziato con i contributi periodici dei fornitori di servizi finanziari e con gli emolumenti versati per ogni procedura alla quale essi prendono parte.

Il Fondo per le spese processuali è alimentato da tutti i fornitori di servizi finanziari in base a una chiave di ripartizione non ancora definita. Con la possibilità di un’azione collettiva e di una procedura di transazione di gruppo sono ulteriormente ridotti gli ostacoli a una procedura finalizzata all’attuazione della protezione dei clienti.

4.1.5 Cerchia degli assoggettati alla vigilanza (LIFin)

Secondo le stime dell’Università di Scienze applicate di Zurigo (ZHAW), la stragrande maggioranza dei circa 2300 gestori patrimoniali ha meno di cinque collaboratori.179 Circa la metà di tutti i gestori patrimoniali ha uno o al massimo due collaboratori. Complessivamente lavorano nel settore della gestione patrimoniale tra i 7500 e gli 8500 collaboratori. Nella loro attività, raramente si occupano di patrimoni molto grandi e, per lo più, hanno un numero limitato di clienti svizzeri o europei. Secondo stime del settore, i gestori patrimoniali gestiscono complessivamente fondi della clientela per circa 560 miliardi di franchi. In media, il margine lordo di un gestore patrimoniale ammonta allo 0,8 per cento dei fondi gestiti.

Soltanto assoggettando i gestori patrimoniali a una forma di vigilanza è possibile

179 Dato che finora i semplici gestori patrimoniali non erano sottoposti a vigilanza, non sono disponibili informazioni statistiche precise sul numero delle ditte interessate o sull’ammontare dei fondi gestiti.