Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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4.1 Costi e benefici delle singole misure

4.1.1 Comportamento e organizzazione dei fornitori di servizi finanziari (LSF)

L’osservanza delle nuove norme di comportamento può comportare alcuni costi amministrativi più elevati per i fornitori di servizi finanziari. Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla LSF, i fornitori di servizi finanziari devono emanare direttive interne e disporre di un’adeguata organizzazione d’esercizio, che includa ad esempio l’introduzione di istruzioni interne. In particolare per le medie e grandi imprese, questo potrebbe comportare ulteriori oneri marginali. Gli istituti finanziari già sottoposti a vigilanza, come i gestori patrimoniali qualificati, devono già oggi soddisfare requisiti organizzativi più elevati rispetto a quelli previsti dalla LSF.

Tra i benefici vanno menzionati la qualità dei servizi tendenzialmente maggiore, un rafforzamento della fiducia nei confronti dei fornitori di servizi finanziari e la riduzione di asimmetrie informative tra clienti e fornitori di servizi finanziari. Il disciplinamento per evitare conflitti d’interesse permette ai clienti di prendere decisioni migliori e aumenta la certezza del diritto.

4.1.2 Attività transfrontaliera in Svizzera

La legislazione vigente nell’ambito della fornitura di servizi finanziari in Svizzera può essere qualificata come liberale. Infatti, oggi un gestore patrimoniale estero può assistere clienti in Svizzera senza alcuna limitazione. Non è neppure necessario informare l’autorità di vigilanza.

Per l’attività transfrontaliera in Svizzera, complessivamente la LSF prevede requisiti più restrittivi rispetto a quelli vigenti (iscrizione nel registro pubblico). Tuttavia, in questo modo non si vuole penalizzare i fornitori svizzeri di servizi finanziari rispetto a quelli esteri (level playing field), ma si intende garantire che i clienti svizzeri possano agire in giudizio secondo il diritto svizzero. Viene così rafforzata la protezione dei clienti, senza però limitare eccessivamente l’attività transfrontaliera, ad esempio mediante un «obbligo di filiale». Sul fronte dei costi, il presente disciplinamento potrebbe provocare un aumento complessivo dei costi diretti di vigilanza. In futuro i gestori patrimoniali esteri dovranno soddisfare requisiti di registrazione più esigenti e iscriversi nel registro pubblico.

4.1.3 Documentazione sulle proprietà dei prodotti

Con la documentazione sulle proprietà dei prodotti prescritta dalla legge (obbligo di pubblicazione del prospetto), la raccolta di informazioni da parte dei potenziali investitori è resa più efficace ed efficiente. In tal modo si riducono le asimmetrie informative tra clienti e fornitori di servizi finanziari. Tuttavia, la redazione di una documentazione completa sul prodotto comporta dei costi per i fornitori di servizi finanziari.

La LSF stabilisce che, in linea di principio, d’ora in avanti tutte le imprese (anche quelle non quotate) dovranno pubblicare un prospetto. Sono comunque previste deroghe e agevolazioni per migliorare la compatibilità dell’avamprogetto con le