Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 163Fedlex · Rapporto esplicativo
4.2.1 Ripercussioni sui clienti e sui fornitori di servizi finanziari in generale
La LSF rafforza i diritti dei clienti professionali e privati degli istituti finanziari. Il numero delle procedure svolte dagli organi di mediazione potrebbe quindi aumentare; in compenso, potrebbero aumentare, almeno in parte, gli emolumenti per i servizi finanziari. I fornitori di servizi finanziari, invece, considerato anche il rafforzamento dei diritti dei clienti, in generale potrebbero intensificare ulteriormente gli sforzi per aumentare il più possibile la qualità dei servizi offerti e per evitare eventuali processi. Inoltre, per i fornitori di servizi finanziari potrebbero risultare costi di regolamentazione più elevati, qualora questi non possano essere addossati ai clienti. Tali costi derivano dal cofinanziamento degli organi di mediazione e del Fondo per le spese processuali. L’entità dell’aumento dei costi non può essere quantificata anticipatamente. Tuttavia, in base alla prassi attuale, tali costi potrebbero essere relativamente esigui a fronte dei grandi volumi.
4.2.2 Ripercussioni su singoli gruppi
– Gli istituti finanziari già assoggettati alla vigilanza e i meri consulenti in investimenti che non gestiscono fondi della clientela per conto di terzi non sono direttamente interessati dalla LIFin, ma devono comunque rispettare le prescrizioni della LSF;
– per i gestori patrimoniali, la LIFin prevede ampie novità. I gestori patrimoniali che non sono (o non sono più) interessati dalla disposizione transitoria relativa alla vigilanza prudenziale potrebbero adeguare le loro strutture il più rapidamente possibile o tentare di limitare il loro modello aziendale alla sola consulenza in investimenti;
– la LSF non concerne soltanto i fornitori di servizi finanziari, ma anche le imprese di tutti i settori in qualità di emittenti di obbligazioni o azioni. Le agevolazioni e i termini previsti dalla LSF in relazione all’obbligo di pubblicazione del prospetto dovrebbero comunque permettere di evitare che il mercato finanziario e dei capitali svizzero perda competitività con l’aumento dei requisiti di trasparenza;
– l’azione collettiva e la procedura di transazione di gruppo contribuiscono a rafforzare la protezione dei consumatori e a ridurre i costi di transazione. In tal modo viene semplificato il processo di esercizio dei diritti nel caso in cui l’ammontare dei danni sia esiguo. Senza la possibilità di intentare un’azione collettiva, si dovrebbero invece trattare tanti casi quanti sono gli attori;
– i 12 organismi di autodisciplina finora riconosciuti dalla FINMA per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in parte potrebbero non continuare più le loro attività nello stesso modo in cui le hanno svolte finora;
– il presente avamprogetto di legge complessivamente estende gli obblighi della FINMA; di conseguenza, potrebbe aumentare anche il fabbisogno di risorse della FINMA.