Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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informare i clienti dell’esistenza dell’organo di conciliazione su ogni fattura (cfr. art. 47 OST).
Art. 81 Partecipazione finanziaria
Gli organi di mediazione riconosciuti devono essere in primo luogo finanziati dai fornitori di servizi finanziari e dai consulenti alla clientela affiliati secondo il modello degli organi di mediazione esistenti in determinati settori. Al riguardo si pensi a una forma diretta, ma anche indiretta di finanziamento. È quindi ipotizzabile che le associazioni di categoria fungano da servizio di incasso e riscuotano i contributi dai loro aderenti. I contributi dei fornitori di servizi finanziari sono calcolati in base al regolamento sui contributi e sulle spese dell’organo di mediazione, che è libero di decidere le modalità del pagamento dei contributi. Può ad esempio prevedere un forfait complessivo o per singolo caso oppure una tassa procedurale per ogni singola procedura. Una partecipazione finanziaria da parte dei clienti è presa in considerazione solo se può essere loro addebitato un contenuto emolumento per la procedura (cfr. anche art. 77 cpv. 1). Le disposizioni in materia devono essere definite in un regolamento sui contributi e sulle spese dell’organo di mediazione (cfr. anche art. 82 cpv. 2 lett. e).
Sezione 3: Riconoscimento e scambio di informazioni
Art. 82 Riconoscimento e vigilanza
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è l’autorità competente per il riconoscimento e la vigilanza sugli organi di mediazione (art. 82 cpv. 1). Questa attribuzione della competenza in materia di riconoscimento e vigilanza appare appropriata in considerazione dei riferimenti concernenti in primo luogo il diritto processuale e non il diritto sui mercati finanziari. Nell’ambito dell’organizzazione dell’Amministrazione, all’interno del DFGP questa competenza può essere delegata anche a un ufficio federale. Lo scambio di informazioni (cfr. art. 83) garantisce che anche le altre autorità abbiano a disposizione le necessarie informazioni sugli organi di mediazione riconosciuti.
L’articolo 82 capoverso 2 disciplina le diverse condizioni che un’organizzazione deve soddisfare per essere riconosciuta come organo di mediazione ai sensi della LSF:
– alla lettera a vengono stabiliti i principi fondamentali e generalmente riconosciuti116 di ogni composizione di controversie, come già definiti con leggi speciali nel diritto vigente (cfr. ad es. art. 43 cpv. 2 OST). L’organo di mediazione deve esercitare il proprio compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace e non può essere vincolato ad alcuna istruzione generale o particolare. Tali principi devono garantire una composizione delle controversie proprie allo Stato di diritto nell’interesse di tutti i partecipanti.
116 Cfr. ad esempio n. 9 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, ottobre 2011; raccomandazione della Commissione 98/257/CE del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e la raccomandazione della Commissione 2001/310/CE del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.