Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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guenti del Codice civile (CC)126, oppure un’altra organizzazione, in particolare anche una fondazione, a condizione che essa abbia capacità di essere parte e capacità processuale a norma delle disposizioni generali del CPC (cfr. art. 66 e 67 CPC).
Ai sensi della lettera a un’organizzazione non può perseguire uno scopo di lucro. Indipendentemente dal fatto che abbia o meno uno scopo economico o ideale, per sé stessa non può puntare al guadagno. Ciò garantisce che le azioni collettive non siano intentate da organizzazioni che possono trarne direttamente un proprio vantaggio economico.
La lettera b stabilisce come ulteriore condizione che l’associazione, la società o l’organizzazione sia autorizzata a tutelare gli interessi di determinati gruppi di persone mediante un atto o uno statuto costitutivo, ossia in virtù degli statuti o dell’ordinamento. Per maggiore precisione vengono qui enumerati i gruppi di persone che entrano prevalente in considerazione: da un lato, si tratta dei clienti privati ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 (cfr. in merito il commento), dall’altro, i consumatori in forma generale. A differenza dell’articolo 89 capoverso 1 CPC l’articolo rinuncia consapevolmente all’«importanza nazionale o regionale» come ulteriore requisito. Nel presente contesto questo criterio volto a garantire la rappresentatività di un’associazione ricorrente e impedire abusi non appare né necessario né auspicabile. Nell’adempimento dei suddetti presupposti le associazioni devono piuttosto essere legittimate a un’azione collettiva indipendente dal loro orientamento geografico e dalla loro attività nonché dalla durata della loro esistenza.
Art. 102 Azioni ammissibili
Analogamente all’azione collettiva generale ai sensi dell’articolo 89 CPC, la disposizione speciale dell’azione collettiva ai sensi della LSF è contemplata soltanto per far valere i diritti di difesa. Sono dunque prese in considerazione le azioni per proibire (lett. a), far cessare (lett. b) nonché accertare una violazione degli obblighi, se c’è un interesse degno di protezione all’accertamento (lett. c).
Rimangono invece inammissibili tutte le azioni di condanna a una prestazione di carattere riparatorio con un valore pecuniario, come attualmente previsto dal diritto svizzero per tutte le altre azioni collettive. Nel contempo, tuttavia, un’azione collettiva volta a far dichiarare la violazione dell’obbligo offre la possibilità, basandosi su una sentenza favorevole, di intentare azioni individuali da parte di persone coinvolte per ottenere prestazioni finanziarie127. A tal fine è necessario che tale azione collettiva volta a constatare la violazione di un obbligo interrompa la prescrizione per le pretese derivanti da tale violazione (cfr. in merito il commento all’art. 104).
126 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
127 Cfr. anche Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2013, pag. 23 segg. con altri riferimenti (consultabile all’indirizzo http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07- 03/ber-br-f.pdf).