Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo

mente in un numero molto ridotto). Tali strumenti sono sintetizzati nella nozione di tutela giuridica collettiva.

In considerazione dei casi (di danni di massa) illustrati e verificatisi negli ultimi anni nei moderni mercati finanziari e dei capitali, l’attuale applicazione del diritto, in primo luogo individuale, deve essere pertanto completata con strumenti della tutela giuridica collettiva. Ciò deve avvenire da un lato mediante la creazione di un’azione collettiva di diritto speciale, che consentirebbe di utilizzare questo strumento noto e apprezzato nel diritto svizzero per il diritto dei mercati finanziari e dei capitali. Dall’altro è prevista l’introduzione di una particolare procedura di transazione di gruppo, che per la prima volta consente, a determinate condizioni, il disbrigo collettivo di danni di massa (cfr. di seguito alla sezione 2).

Sezione 1: Azione collettiva

In un’azione collettiva un ricorrente costituito come «associazione» propone un’azione nell’interesse collettivo di tutti i membri di un determinato gruppo, di cui tutela gli interessi, per far valere autonomamente un determinato diritto contro una parte convenuta. Ciò può implicare determinate ripercussioni per gli appartenenti al gruppo di persone. Oltre all’azione collettiva per le lesioni della personalità oggi codificata all’articolo 89 CPC esistono diverse azioni collettive di diritto speciale, ad esempio nella legge sulla parità dei sessi (LPar)123, nella normativa concernente la concorrenza sleale124 o nel diritto del lavoro125. D’ora in poi questo strumento deve essere a disposizione anche all’applicazione collettiva del diritto nell’ambito dei servizi finanziari. Nel contempo anche le associazioni o le organizzazioni ricorrenti possono ricorrere al Fondo per le spese processuali (cfr. in merito anche il commento all’art. 92).

Art. 101 Associazioni e organizzazioni aventi diritto di proporre azione

La legittimazione attiva – ossia il diritto di far valere una pretesa legale intentando un’azione a proprio nome – all’azione collettiva contro un fornitore di servizi finanziari riguarda le associazioni, le società e altre organizzazioni solo se sono soddisfatte determinate condizioni. La disposizione si orienta all’articolo 89 capoverso 1 CPC, ma si differenzia volutamente da esso in diversi punti.

L’azione collettiva entra in considerazione solo per far valere gli obblighi ai sensi del diritto civile dei fornitori di servizi finanziari nell’erogazione di servizi finanziari (frase introduttiva). L’azione collettiva intende garantire e consentire l’applicazione collettiva del diritto privato. Di fatto è limitata agli obblighi in materia di diritto civile dei fornitori di servizi finanziari, come risulta dagli atti normativi determinanti del diritto privato, in particolare dal CO, con riferimento agli obblighi ai sensi della LSF. Nell’ambito del diritto di vigilanza l’azione collettiva è esclusa. A tal fine sono previste nello specifico le possibilità di notifica o di denuncia alle autorità di vigilanza, in particolare alla FINMA. L’organizzazione ricorrente può essere un’associazione, nella maggior parte dei casi intesa ai sensi dell’articolo 60 e se-

123 Art. 7 legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (legge sulla parità dei sessi, LPar; RS 151.1)

124 Art. 10 cpv. 2 LCSl

125 Art. 15 cpv. 2 legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione; RS 822.14) nonché art. 357b CO.