Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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già all’articolo 15 capoverso 2 della legge contro il lavoro nero (LLN)136. L’effetto di interruzione della prescrizione rimane comunque sempre limitato all’oggetto della procedura dell’azione collettiva.
Sezione 2: Procedura di transazione di gruppo
Oltre alla creazione di un’azione collettiva disciplinata da leggi speciali, gli strumenti della procedura civile destinati all’applicazione del diritto sono integrati da una nuova procedura di transazione di gruppo. Nella legislazione svizzera il diritto sui servizi finanziari mette quindi a disposizione per la prima volta un autentico strumento dell’applicazione collettiva del diritto.
Nell’ambito di una simile procedura uno o più fornitori di servizi finanziari (presumibilmente) chiamati a rispondere di una violazione di un obbligo e un’associazione, una società o un’altra organizzazione, che agisce nel comune interesse di tutti gli interessati da questa violazione di un obbligo e, quindi dei clienti danneggiati, e sarebbe legittimata a proporre un’azione collettiva, stipulano una convenzione di transazione di gruppo. L’elemento saliente di tale convenzione è costituito dalla portata e dall’oggetto della soddisfazione di pretese di risarcimento di danni – non giurisdizionalmente dimostrate, constatate e riconosciute – dell’intero gruppo di clienti interessati nei confronti del fornitore di servizi finanziari. Analogamente a una transazione semplice, anche la transazione di gruppo si basa fondamentalmente su una regolamentazione consensuale delle conseguenze (pregiudizievoli) di una determinata fattispecie e non presuppone la constatazione precedente, vincolante o da parte di un’autorità della violazione di un obbligo. La convenzione di transazione di gruppo conclusa consensualmente viene sottoposta al competente tribunale cantonale affinché venga approvata e dichiarata vincolante su richiesta congiunta delle parti. In una procedura particolare il tribunale verifica se la procedura di transazione di gruppo è materialmente appropriata, formalmente equa, conforme alle norme procedurali ed efficiente. Se il tribunale approva la transazione e la dichiara vincolante, diventa impegnativa e vincolante per tutti i clienti interessati, a meno che questi non dichiarino (singolarmente) per scritto il recesso (opt out) entro un determinato termine. I clienti recedenti possono far valere personalmente tramite la via legale eventuali diritti individuali al risarcimento danni contro il fornitore di servizi finanziari.
La proposta procedura di transazione di gruppo si riferisce in particolare a una transazione analoga che esiste in Olanda dal 2005137 (cfr. anche n. 1.6.4.2).
Art. 105 Principio
La disposizione stabilisce i principi della procedura di transazione di gruppo:
136 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (legge contro il lavoro nero, LLN; RS 822.41)
137 Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te vergemakkelijken (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, WCAM; consultabile all’indirizzo http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/ 2008/06/24/de-nederlandse-wet-collectieve-afwikkeling-massaschade.html [31.5.2013]). Cfr. anche Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2013, pag. 39 segg. (consultabile all’indirizzo http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07-03/ber-brf.pdf).