Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Art. 103 Sollecitazione del Fondo per le spese processuali
Il fatto che nella prassi svizzera le azioni collettive abbiano avuto un effetto limitato128 sia nella loro formulazione generale129 sia in quella delle leggi speciali130 si spiega in quanto tali azioni implicano per le associazioni e le organizzazioni ricorrenti un considerevole rischio in termini di spese processuali, controbilanciato da un incentivo (finanziario) esiguo131. Spesso le associazioni e le organizzazioni intitolate a proporre azione non dispongono di sufficienti risorse finanziarie per avvalersi degli strumenti giuridici a loro disposizione, tanto più che il finanziamento di un processo da parte di terzi è inottenibile nella maggior parte dei casi.
Oltre ai clienti privati, anche le associazioni, le società e le organizzazioni, che ai sensi dell’articolo 101 hanno diritto di proporre azione contro fornitori di servizi finanziari, possono sollecitare il Fondo per le spese processuali. Nella presente disposizione si fa riferimento all’articolo 93 capoverso 3.
Art. 104 Interruzione della prescrizione
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un’azione collettiva per accertare l’esistenza di uno stato illegittimo non interrompe la prescrizione di pretese individuali derivanti da tale stato132. L’azione collettiva è indipendente dalla (possibile) azione individuale e non ha su di essa ripercussioni dirette, in particolare nella pendenza della causa né nella forza di cosa giudicata133, ma sicuramente un importante effetto pregiudizievole reale134. Tale circostanza penalizza la possibilità di un procedimento scaglionato e combinato con l’azione collettiva e (infine) l’azione individuale135.
L’azione collettiva contro un fornitore di servizi finanziari deve pertanto interrompere la prescrizione per le pretese di appartenenti a quei gruppi, i cui interessi sono tutelati con un’azione collettiva (cfr. commento all’art. 107 cpv. 3 concernente l’interruzione della prescrizione nella procedura di transazione di gruppo). Migliora così l’effetto di un’azione collettiva intentata per tutelare gli interessi di un gruppo di persone. Nel contempo la disposizione può ridurre procedimenti legali avviati solo per interrompere la prescrizione. Il diritto svizzero prevede una disposizione analoga
128 Cfr. anche Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2013, pag. 25 segg. con altri riferimenti (consultabile all’indirizzo http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07- 03/ber-br-f.pdf).
129 Cfr. ad es. Brunner, Andreas, Mangels Verband keine Klage – zur Problematik der Verbandsklage, in Fuhrer/St.Weber (Hrsg.), Allgemeine Versicherungsbedingungen: Fundgrube konsumentenfeindlicher Klauseln oder Quelle kundenorientierten Mehrwerts?, 2011, pag. 144 seg.
130 Cfr. anche messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), FF 2009 5343.
131 Cfr. anche Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2013, pag. 25 segg. con altri riferimenti (consultabile all’indirizzo http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07- 03/ber-br-f.pdf).
132 DTF 138 II 1 consid. 4.1
133 Cfr. solo Bessenich/Bopp, art. 89 N 13 in: Zürcher Kommentar zur ZPO, seconda edizione, Zurigo 2013.
134 Domej, Tanja, Einheitlicher kollektiver Rechtsschutz in Europa?, ZZP 2012, pag. 432.
135 Cfr. anche Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2013, pag. 26 seg. (consultabile all’indirizzo http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07-03/ber-brf.pdf).