Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
servizi finanziari, per cui una regolamentazione supplementare a livello di legge non è necessaria. Validitas biasima in prima linea l’insufficiente differenziazione terminologica tra consulenti alla clientela impiegati e fornitori di servizi finanziari PMI. Un fornitore di servizi finanziari PMI – diversamente dal consulente alla clientela – sta dalla parte del cliente e non agisce secondo istruzioni.
Anche i pareri riguardanti l’introduzione di un obbligo di registrazione per i consulenti alla clientela sono molto disparati. Una parte considerevole dei partecipanti è favorevole allo stralcio dalla LSF del Registro dei consulenti alla clientela (SwissBanking, SGV, CS, SVUE, Fiduciari Suisse, Camera fiduciaria, foreign banks, banche cantonali, Banche locali, OAR-G, Banche private, CP, pvl, PPD, PLR, Raiffeisen, Valiant, ZKB, Uni-BE Bankrecht). Pure il Cantone di ZH è dell’opinione che il Registro dei consulenti alla clientela non crei valore aggiunto degno di nota. Alternative Bank afferma che i consulenti alla clientela rivestono un ruolo importante quali fonti d’informazione, consulenti e persone di fiducia nel settore dei servizi finanziari. Tuttavia, il proposto registro non tiene conto delle corrispondenti elevate esigenze qualitative: un’assicurazione di responsabilità civile e l’assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale nonché divieti di esercizio della professione non sono criteri adatti a garantire un’elevata qualità di consulenza e il Registro dei consulenti alla clientela nella forma proposta non fornisce alcun contributo alla protezione dei clienti.
Altri partecipanti sono di principio favorevoli al Registro dei consulenti alla clientela. ASG sostiene ad esempio la registrazione quale condizione per l’esercizio dell’attività di consulente alla clientela. Tra le condizioni di registrazione menziona una sufficiente formazione ed esperienza professionale, l’assenza di provvedimenti di diritto in materia di vigilanza e un’assicurazione di responsabilità civile. Con un modello di questo tipo si può inoltre tener conto degli standard delle organizzazioni internazionali come OCSE o IOSCO. L’obbligo di registrazione può però godere di credibilità solo se insediato presso l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Anche CFA sostiene che, quali condizioni di registrazione, siano necessarie sufficienti conoscenze delle norme di comportamento e delle nozioni specialistiche. Anche ARIF si esprime a favore di un obbligo di registrazione per i consulenti alla clientela. Il ruolo del servizio di registrazione deve essere trasferito agli OAD esistenti, che disporrebbero delle ampie conoscenze per assumere tale ruolo. Anche kf sostiene l’idea del Registro dei consulenti alla clientela, ma ritiene problematico il fatto che l’obbligo di informazione sia traferito ai consumatori. Il relativo dispendio burocratico deve essere possibilmente contenuto. IAF sostiene che il Registro dei consulenti alla clientela debba essere condotto direttamente dalla FINMA o da un altro servizio statale. UFAM auspica inoltre l’iscrizione di consulenti alla clientela in investimenti sostenibili, qualora un consulente alla clientela possa presentare la relativa autorizzazione specifica. Homburger ritiene infine che il campo di applicazione dell’obbligo di registrazione per i consulenti esteri alla clientela necessiti di ulteriori chiarimenti.
Pochi pareri (ad es. SSK, TI e UBS) analizzano più da vicino la questione se una violazione delle norme di diritto penale debba comportare la radiazione dal registro o meno. UBS respinge di principio la penalizzazione delle norme di comportamento secondo l’articolo 119 e seguenti AP-LSF. La banca chiede pertanto anche lo stralcio del rimando a queste disposizioni contenuto nell’articolo 30. SSK considera invece inadeguato il rimando globale agli articoli 137-172ter del Codice penale (CP), in quanto si includerebbe in particolare anche un danneggiamento, che non deve rappresentare imperativamente motivo di divieto di esercizio della professione. Inoltre, altre fattispecie penali come la contraffazione di monete, la falsità in documenti o fattispecie penali secondo leggi speciali non sarebbero prese in considerazione.
Bär&Karrer e GCO sostengono infine che le leggere violazioni degli obblighi come ad esempio un’unica omissione della pubblicazione del foglio informativo di base dovrebbero non dovrebbero già essere sufficienti per l’esclusione a vita dal registro. Solo le violazioni gravi dovrebbero rappresentare un ostacolo per l’iscrizione nel registro. Inoltre, altre condizioni, come l’esistenza della capacità di agire e l’assenza di attestati di carenza dei beni potrebbero ulteriormente rafforzare la protezione dei clienti.