Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
1.2.9 Servizi finanziari transfrontalieri in Svizzera (art. 34 segg. AP-LSF)
I partecipanti alla consultazione esprimono pareri molto differenti in merito al rilevamento di servizi finanziari transfrontalieri mediante obbligo di registrazione. Una parte chiede lo stralcio della prescrizione discutibile (economiesuisse, SwissBanking, Fiduciari Suisse, Banche private). La negazione dell’obbligo di registrazione per i fornitori esteri di servizi finanziari è motivata soprattutto con il principio costituzionale della libertà economica e con la sproporzionalità della disposizione. Inoltre, secondo i partecipanti questa proposta sarebbe pressoché impossibile da attuare.
Altri partecipanti alla consultazione giudicano positivamente l’obbligo di registrazione. Secondo ASG l’introduzione di un obbligo di registrazione è sufficiente e non deve essere sostituito da un obbligo di domicilio. Anche SVUE e SFAMA approvano l’obbligo di registrazione proposto per i fornitori esteri di servizi finanziari, ma lo vorrebbero completare con una richiesta di reciprocità. Solo in questo modo si può garantire che i fornitori svizzeri di servizi finanziari beneficino all’estero delle stesse opportunità concorrenziali dei fornitori esteri di servizi finanziari operanti in Svizzera. Per SFAMA la richiesta dovrebbe permettere al Consiglio federale di vincolare la registrazione di fornitori esteri di servizi finanziari alla condizione secondo cui anche i fornitori svizzeri di servizi finanziari possano fornire nello Stato in questione servizi finanziari transfrontalieri a condizioni analoghe.
Diversi pareri sono favorevoli a un obbligo di registrazione per i fornitori esteri di servizi finanziari, a condizioni di effettuare diverse modifiche alle prescrizioni proposte. In particolare, alcuni partecipanti vorrebbero prevedere una deroga all’obbligo di registrazione nel caso in cui società di gruppo estere forniscano servizi per le società del proprio gruppo in Svizzera (SFAMA, foreign banks). Altri chiedono che la legge preveda una deroga esplicita per la fornitura di servizi passiva (cfr. SFAMA, Camera fiduciaria, foreign banks). Bär&Karrer ritengono che per un pratico utilizzo del registro sia opportuno inserire un elenco chiaro delle deroghe. Inoltre, l’Autorità di vigilanza deve esonerare i fornitori esteri di servizi finanziari dall’osservanza delle norme di comportamento secondo la LSF, qualora siano assoggettati all’estero a una vigilanza e a norme di comportamento equivalenti.
ASPS e UBS vorrebbero che non vi sia un obbligo di registrazione per le operazioni tra un fornitore estero di servizi finanziari e i suoi clienti istituzionali in Svizzera. UBS chiede inoltre di limitare l’obbligo di registrazione alla fornitura a titolo professionale di servizi finanziari in Svizzera. A tale scopo devono essere integrati nel campo di applicazione dell’obbligo di registrazione anche i consulenti in investimenti esteri. Secondo UBS la vigilanza equivalente nello Stato d’origine non deve costituire una condizione di registrazione. Piuttosto dovrebbe essere sufficiente il fatto che il fornitore estero di servizi finanziari sia assoggettato a una vigilanza prudenziale. foreign banks e ASPS fanno notare che le prescrizioni estere che si oppongono a un adempimento dell’obbligo di informazione nei confronti della FINMA devono prevalere sulla normativa della LSF. Il Cantone di VD, infine, critica che l’avamprogetto non si esprime sulle conseguenze che potrebbe avere un comportamento lacunoso di un fornitore estero di servizi finanziari.
1.3 Offerta di strumenti finanziari
Nella stragrande maggioranza dei casi, i partecipanti alla consultazione riconoscono la necessità di intervento legislativo anche sul capitolo dell’offerta di servizi finanziari, in particolare per salvaguardare la competitività della piazza finanziaria, di reare equivalenza materiale con i disciplinamenti dell’UE e di tener conto degli standard internazionali applicabili alla comunicazione delle informazioni riguardanti le transazioni sul mercato dei capitali. Tuttavia, i partecipanti sottolineano anche che l’equivalenza delle normative non va raggiunta mediante il recepimento acritico del diritto dell’UE, bensì attuando tale diritto in Svizzera con la preoccupazione