Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
I Parte generale
1 Situazione iniziale
Il 28 marzo 2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare, in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), i lavori per l’elaborazione di una regolamentazione intersettoriale dei prodotti e servizi finanziari nonché della loro distribuzione. La decisione si è basata prevalentemente sul documento di posizione «Regole di distribuzione», pubblicato dalla FINMA nel mese di febbraio del 2012. Le nuove prescrizioni intendono rafforzare la protezione dei clienti sul mercato finanziario svizzero e al contempo promuovere la competitività della piazza finanziaria. In particolare, si intendono creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari per tutti gli operatori del mercato.
1.1 Legge sui servizi finanziari (LSF)
La legge sui servizi finanziari (LSF) serve a creare condizioni di concorrenza omogenee e a migliorare la protezione dei clienti. Contiene regole applicabili a tutti i fornitori di servizi finanziari concernenti la fornitura di servizi finanziari nonché l’offerta di strumenti finanziari; facilita inoltre ai loro clienti le procedure per far valere le loro pretese nei confronti di fornitori di servizi finanziari.
In base alle nuove disposizioni i fornitori di servizi finanziari devono osservare norme di comportamento in materia di vigilanza. Le disposizioni vertono su obblighi di informazione e di assunzione di informazioni. Il contenuto delle disposizioni si orienta alla normativa dell’UE (Mi-FID). Si prevede una regolamentazione equivalente, ma adeguata alle peculiarità della Svizzera.
Per tutti i valori mobiliari che sono messi sul mercato o destinati al commercio su una piazza borsistica la LSF introduce inoltre requisiti uniformi relativi al prospetto. Oltre alle prescrizioni relative ai prospetti è sancito l’obbligo di redigere un foglio informativo di base. Questa scheda sintetica intende consentire al cliente privato una decisione di investimento fondata e un confronto tra strumenti finanziari differenti.
La posizione dei singoli clienti può essere efficacemente migliorata solo se questi hanno la facoltà di agire con successo contro il comportamento scorretto del loro fornitore di servizi finanziari avvalendosi dei mezzi del diritto privato. La LSF prevede pertanto un potenziamento dell’istituto dell’organo di mediazione. Per far valere i diritti in modo più semplice vengono inoltre proposte, in alternativa, una soluzione con un tribunale arbitrale o una nuova forma di finanziamento delle spese processuali (Fondo per le spese processuali). Sono infine previsti strumenti della tutela giurisdizionale collettiva, tra cui, in particolare, una procedura di transazione di gruppo e un’azione collettiva.
1.2 Legge sugli istituti finanziari (LIFin)
La LIFin riunisce in un unico atto materiale tutti i fornitori di servizi finanziari che in qualsiasi forma esercitano la gestione patrimoniale e li sottopone a regole di autorizzazione e vigilanza unitarie. Le disposizioni riguardanti gli istituti finanziari già sottoposti alla vigilanza prudenziale in virtù del diritto vigente, ossia i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le direzioni dei fondi, i commercianti di valori mobiliari (ridenominati società di intermediazione mobiliare) e le banche, sono riprese dagli atti normativi vigenti (LICol, LBVM e LBCR) senza sostanziali cambiamenti.