Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge

sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)

2.11.2 Legge sull’IVA

SwissBanking e SFAMA suggeriscono, se il regime applicabile alle direzioni dei fondi è trasposto nella LIFin, di inserire nella legge un accenno ai mandatari di tali direzioni.

2.11.3 Legge sulla Banca nazionale

La BNS giudica positivamente l’adeguamento dell’articolo 15 della legge sulla Banca nazionale (LBN), che considera ragionevole, ma raccomanda, nel messaggio, di estendere il commento al vasto concetto di istituto finanziario, anziché limitarlo solamente alla nuova figura della società di intermediazione mobiliare. Consiglia inoltre di conformare la modifica dell’articolo 22 capoverso 1 a quella prevista nell’allegato alla LInFi.

2.11.4 Legge sugli investimenti collettivi

SwissBanking approva il mantenimento dell’articolo 10 capoverso 3terLICol, secondo cui gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale sono considerati investitori qualificati.

SFAMA raccomanda di adeguare all’abolizione dell’obbligo di autorizzazione per i distributori anche gli articoli 13, 24, 120, 145 e 148. Raccomanda pure di precisare che l’articolo 2 capoverso 2 lettera a AP-LIFin prevale sul regime previsto agli articoli 31 capoverso 3 e 35 capoverso 3. Altrimenti nelle relazioni di gruppo un gestore patrimoniale potrebbe credere di aver bisogno di un’autorizzazione, che però, a tenore dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a AP-LIFin, non potrebbe essergli rilasciata. SFAMA chiede inoltre di mantenere l’obbligo di rispettare gli standard minimi di un’organizzazione di categoria come condizione di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2. L’iscrizione di questa condizione nelle leggi sul mercato dei capitali è indispensabile nell’ottica del riconoscimento internazionale.

SchellenbergWittmer raccomanda di precisare, all’articolo 3 capoverso 1 LICol, che una deroga concessa per la pubblicità ai gestori patrimoniali ai sensi degli articoli 17 e seguenti AP-LIFin vale a prescindere dal fatto che gli istituti finanziari abbiano dichiarato un opting-in oppure no. Allo stesso modo, occorre precisare che il rimando agli intermediari finanziari in quanto investitori qualificati ai sensi della LICol, contenuto all’articolo 3 capoverso 2 lettera b, vale anch’esso a prescindere del fatto che abbiano o no dichiarato un opting-in. Inoltre, l’articolo 13 capoverso 3 dovrebbe contenere un rimando all’articolo 5 capoverso 4 AP-LIFin e l’articolo 36 capoverso 3 un rimando all’articolo 15 AP-LIFin.

SECA chiede che in futuro gli accomandatari delle società in accomandita possano operare in più di una società per investimenti collettivi (art. 98 cpv. 2 LICol).

Groupe Mutuel è del parere che l’elenco degli intermediari finanziari di cui al nuovo articolo 3 caoverso 2 lettera b LICol debba essere completato, poiché tra clienti professionali e istituzionali non vi è alcuna differenza.

Bär&Karrer approva in linea di massima l’abolizione dell’obbligo di autorizzazione per i distributori, ma considera il momento inopportuno, dato che il termine transitorio previsto all’articolo 158d capoverso 2 LICol per la richiesta di un’autorizzazione come distributore non è ancora spirato. Sino all’entrata in vigore della LIFin i distributori dovrebbero dunque assumersi invano l’onere della richiesta di autorizzazione.

SVIG accoglie positivamente il fatto che la LICol e il relativo campo di applicazione, definito al suo articolo 2, rimangano sostanzialmente invariati.