Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 54Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
esempio che l’estensione delle disposizioni sulla responsabilità possa originare costi importanti. SwissBanking, CS und ZKB rifiutano una responsabilità «senza confini». Secondo SchellenbergWittmer, Homburger, Bär&Karrer e Vischer, inoltre, il testo di questa disposizione è oscuro.
Camera fiduciaria ritiene che la formulazione lasci intuire un’inammissibile responsabilità solidale delle persone elencate.
2.9 Disposizioni penali
2.9.1 Violazione del segreto professionale (art. 119 AP-LIFin)
VD propone di aggiungere il contenuto dell’articolo 119 all’articolo 321 CP, rinunciando però al perseguimento della violazione per negligenza del segreto professionale. Il procedimento penale può avere luogo solo su richiesta della FINMA. Come GE, VD è inoltre del parere che la competenza della giurisdizione federale debba essere prevista soltanto nei casi in cui fossero in gioco la sicurezza e la stabilità della piazza finanziaria svizzera. GE chiede pertanto la soppressione dell’articolo 119 capoverso 6.
Per Forum OAD, le disposizioni penali vanno oltre quanto previsto dalla MiFID. Il controllo dell’autorità di vigilanza previsto all’articolo 117 AP-LSF garantisce il rispetto dei requisiti di legge.
CPS propone di strutturare la violazione del segreto professionale come reato perseguito a querela di parte, di rinunciare al perseguimento della commissione per negligenza e di imporre alle autorità incaricate del perseguimento penale un obbligo di comunicazione alla FINMA in caso di apertura di un’inchiesta. Inoltre, propone di prevedere una fattispecie qualificata della violazione del segreto professionale, qualora tale violazione fosse tale da danneggiare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Nemmeno UBS ritiene necessario punire la commissione per negligenza e considera che l’estensione della disposizione penale di cui all’articolo 119 AP-LIFin sia controproducente per la risoluzione delle violazioni pregresse.
ASG è del parere che non si debbano perseguire penalmente tutte le violazioni di obblighi di comportamento professionali. A suo giudizio, in materia di vigilanza e di autodisciplina esisterebbero strumenti più efficienti. Pertanto, propone di strutturare la violazione contro rimunerazione del segreto professionale come fattispecie qualificata.
Per Groupe Mutuel il concetto di segreto è troppo impreciso. Inoltre, le sanzioni dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e limitarsi alla multa.
GCO constata che l’articolo 119 AP-LIFin è più severo rispetto alle vigenti fattispecie penali in materia di violazione del segreto bancario e degli altri segreti professionali. Tuttavia, approva l’istituzione della giurisdizione federale, poiché essa garantisce maggiore uniformità a livello di interpretazione e applicazione.
2.9.2 Indebita accettazione di depositi del pubblico (art. 120 AP-LIFin)
Homburger rammenta che le pene pecuniarie devono essere formulate in termini di aliquote giornaliere anziché di importi massimi. Bär&Karrer considera superflua questa norma penale, poiché l’attività in questione è già perseguibile in virtù dell’articolo 13 AP-LIFin in combinato disposto con l’articolo 44 della LFINMA.