Progetto

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla protezione civile

Art. 40p

L’UFPP mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l’istruzione le valutazioni di cui all’articolo 40o.

Titolo prima dell’art. 40q

Capitolo 6a: Disposizioni penali

(art. 69 LPPC)

Art. 40q

Le violazioni agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza sono punibili ai sensi dell'articolo 69 LPPC.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata in allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

… 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova