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Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 7 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile
Art. 40p
L’UFPP mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l’istruzione le valutazioni di cui all’articolo 40o.
Titolo prima dell’art. 40q
Capitolo 6a: Disposizioni penali
(art. 69 LPPC)
Art. 40q
Le violazioni agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza sono punibili ai sensi dell'articolo 69 LPPC.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata in allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.
… 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova