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Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 7 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile
Art. 6c Proroga del termine o del limite temporale massimo per lavori di ripristino
(Art. 27 cpv. 2bisLPPC)
L’UFPP può, su richiesta motivata, concedere una proroga del termine o del limite temporale massimo secondo l’articolo 27 capoverso 2bisLPPC, in particolare se l’evento è di vaste proporzioni.
Art. 6d Registrazione dei giorni di servizio e controllo dei limiti temporali massimi dei servizi di protezione civile
(art. 28 cpv. 7, 72 cpv. 1tere 73 cpv. 1 LPPC)
1I Cantoni registrano nel sistema d’informazione sul personale dell’esercito (PISA) i giorni di servizio da prestare nell’ambito di lavori di ripristino, interventi di pubblica utilità, corsi d’istruzione di base, istruzioni complementari, corsi per quadri, corsi di perfezionamento, corsi di ripetizione e servizi nell’amministrazione della protezione civile.
2I dati devono essere registrati al più tardi tre mesi prima dell’inizio del servizio. Per i lavori di ripristino che vengono effettuati nei primi tre mesi dopo il verificarsi dell’evento, i giorni di servizio devono essere registrati al più tardi due giorni prima dell’inizio dell’intervento. Per i lavori ripristino che vengono effettuati tra il quarto e il sesto mese dopo il verificarsi dell’evento, i giorni di servizio devono essere registrati al più tardi due settimane prima dell’inizio del servizio. I dati devono essere costantemente aggiornati.
3Se un limite temporale massimo statuito dagli articoli 25a, 27a capoverso 2 e 33 – 36 LPPC è superato, al più tardi due mesi prima dell’inizio del servizio l’UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio i rispettivi militi.
4Se il limite temporale massimo secondo l'articolo 27 capoverso 2bis è superato, l'UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio il milite in questione:
a. al più tardi un giorno prima dell'inizio del servizio in caso di lavori di ripristino eseguiti nei primi tre mesi dal verificarsi dell'evento;
b. al più tardi una settimana prima dell'inizio del servizio per lavori di ripristino effettuati tra il quarto e il sesto mese dal verificarsi dell'evento.
Art. 6e Chiamata in servizio
(art. 27 e 27a LPPC)
Possono essere chiamati a prestare un intervento unicamente i militi che hanno assolto almeno l’istruzione di base ai sensi dell’articolo 33 LPPC o che dispongono di un’istruzione equivalente.
Art. 6f Convocazione a servizi d’istruzione successivi all’istruzione di base
(art. 33-37 LPPC)
Possono essere convocati a un servizio d’istruzione unicamente i militi che hanno assolto almeno l’istruzione di base ai sensi dell’articolo 33 LPPC o che dispongono di un’istruzione equivalente.
Art. 13a
Abrogato
Art. 17cpv. 1bis
1bisPer nuova costruzione s’intende un edificio eretto su una superficie precedentemente non edificata o resa edificabile da una demolizione.
Art. 21 cpv. 1
1I contributi sostitutivi devono essere versati entro tre mesi dall’inizio dei lavori.
Art. 25 cpv. 2
2L’approvazione dei progetti relativi a rifugi per beni culturali compete all’UFPP.
Art. 27 cpv. 1 e 2
1I Cantoni disciplinano il controllo finale dei rifugi nuovi e dei rifugi rimodernati conformemente alle istruzioni tecniche dell’UFPP che descrivono la natura dei rifugi.
2L’UFPP disciplina i controlli finali per i rifugi per beni culturali nuovi e per quelli rimodernati.
Art. 28 cpv. 2
Abrogato
Art. 29 cpv. 4
4L'UFPP decide in merito alla soppressione di rifugi per beni culturali.
Art. 31 cpv. 4 e 5
4Se il tasso di copertura dei posti letto scende sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, questo tasso di copertura deve essere ripristinato entro un termine di dieci anni.