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Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 7 pagine

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Progetto del 25 novembre 2013 (Indagine conoscitiva)

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Modifica del…

Il Consiglio federale

ordina:

I

L’ordinanza del 5 dicembre 20031 è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutta l’ordinanza il termine «Ufficio federale» è sostituito con «UFPP».

Art. 2 cpv. 2

2L'organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all’ente cantonale responsabile della protezione civile secondo le istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) che definiscono le professioni autorizzate allegando il consenso del milite.

Art. 3a Personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile

Per personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile s’intendono persone che:

a. sono impiegate a tempo pieno o parziale presso un ente statale e

b. svolgono, conformemente al loro contratto di lavoro, compiti a favore della protezione civile.

Titolo prima dell’art. 5

Capitolo 2: Chiamata e controlli

Art. 6b Notifica e controllo dei lavori di ripristino

(art. 27 cpv. 2bis, art. 28 cpv. 7 e art. 73 cpv. 1 LPPC )

1Nel caso in cui non fosse possibile concludere dei lavori di ripristino entro tre mesi dal verificarsi dell’evento, il Cantone comunica all’UFPP i dati seguenti:

a. l’evento che rende necessari i lavori di ripristino;

b. la natura dei lavori;

c. i luoghi e le date in cui si svolgeranno gli interventi.

2I dati devono essere notificati entro i termini seguenti:

a. per lavori di ripristino che possono essere conclusi nel corso del quarto, del quinto o del sesto mese dal verificarsi dell’evento, al più tardi due settimane prima dell’inizio dell’intervento;

b. per lavori di ripristino con non possono essere conclusi entro sei mesi dal verificarsi dell’evento, al più tardi tre mesi prima dell’inizio dell’intervento.

3Se i lavori di ripristino non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l’UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l’intervento o di apportare le necessarie modifiche entro i termini seguenti:

a. per lavori di ripristino ai sensi del capoverso 2 lettera a: entro una settimana dall’arrivo della notifica;

b. per lavori di ripristino ai sensi del capoverso 2 lettera b: entro un mese dall’arrivo della notifica.

4Se il termine di tre anni secondo l’articolo 27 capoverso 2bisLPPC non è rispettato, al più tardi un mese prima dell’intervento l’UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l’intervento.

1 RS 520.11 2013–......