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Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 7 pagine

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Ordinanza sulla protezione civile

Art. 3 cpv. 1

1Le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale vanno presentate all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) con due anni di anticipo. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.

Art. 6a Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

1Se con l’evento consegue un cospicuo introito e l’evento è stato appoggiato anche dall’esercito, l’istante può essere obbligato dall'UFPP a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

2Tale versamento corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militi di protezione civile impiegati conformemente all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

3L’istante è tenuto, su richiesta, a presentare all'UFPP il conteggio finale dell’evento.

Titolo prima dell’art. 8

Sezione 3: Interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale

Art. 8 Domanda

Gli organizzatori inoltrano le domande per interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale all’ente

responsabile della protezione civile del relativo Cantone un anno prima dell’inizio dell’intervento di pubblica utilità. In casi

eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.

Art. 8bisNotifica all’UFPP

(Art. 28 Abs. 3 BZG)

1

L’ente cantonale responsabile della protezione civile comunica all’UFPP, al più tardi sei mesi prima dell’inizio dell’intervento, i seguenti dati concernenti gli interventi di pubblica utilità previsti a livello cantonale, regionale o comunale:

a. evento da appoggiare;

b. richiedente;

c. luoghi e date d’intervento previsti;

d. lavori previsti;

e. giorni di servizio complessivi da prestare.

2

Se l'intervento di pubblica utilità non è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile, al più tardi cinque mesi prima dell’inizio dell’intervento l’UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l’intervento o di apportare le necessarie modifiche. Se intende svolgere l’intervento di pubblica utilità apportando le necessarie modifiche, il Cantone deve inoltrare nuovamente i dati entro un mese.

Art. 8a Autorizzazione

L’ente cantonale responsabile della protezione civile autorizza gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale e stabilisce la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente.

Inserire dopo il titolo della Sezione 4

Art. 8b Contenuto delle autorizzazioni

1

L’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità deve contenere in particolare i punti seguenti:

a. designazione di «autorizzazione»;

b. autorità di decisione;

c. destinatari della decisione;

d. motivazione;

e. base legale;

f. evento da appoggiare;

g. lavori autorizzati;

h. luoghi e date relativi agli interventi;

i. numero complessivo di giorni di servizio da prestare;

j. ripartizione dei costi;

k. indicazione dei rimedi giuridici;

l. formula di notifica;