Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine

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Dipartimento federale della difesa,

della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale della protezione della popolazione

Berna, 22 novembre 2013

Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) Rapporto esplicativo ______________________________________________

1. Situazione di partenza e aspetti fondamentali

Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), occorre ora adattare di conseguenza anche l’ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11).

L'OPCi viene modificata tra l’altro a causa dei nuovi compiti di controllo assunti dall'UFPP. Essa dovrà disciplinare ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2 bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC).

Sono inoltre previsti diversi altri adattamenti.

Nell'ambito della revisione sono previste modifiche, nel limite del necessario, anche all’ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d’informazione militari (OSIM; RS 510.911), all'ordinanza del 6 giugno 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU; RS 520.14), all'ordinanza del 20 ottobre 2010 sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN; RS 520.17) e all'ordinanza del 10 novembre 1993 sull'assicurazione militare (OAM; RS 833.11).

2. Commento ai singoli articoli

Sono commentati solo gli articoli modificati che richiedono delucidazioni per la comprensione.

Ordinanza sulla protezione civile

(OPCi; RS 520.11)

Art. 2 cpv. 2

Viene introdotta l’abbreviazione «UFPP».