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Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 7 pagine

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Ordinanza sulla protezione civile

Allegato (cifra II) Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 16 dicembre 20092 sui sistemi d’informazione militari

Ingresso

Visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20083 sui sistemi d'informazione militari (LSIM),

visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20024 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, e visto l'articolo 27c capoverso 7 della legge sul personale federale del 24 marzo 20005 (LPers),

Art. 5 cpv. 1 e 2

1Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all’articolo 15 LSIM.

2Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.

Allegato 1

Titolo

Dati del PISA

1 Dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell'esercito

Dati personali

Titolo prima della cifra 107

2 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e servizio di protezione civile

2.1 Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile

…

2.2 Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile

107. Dati ai sensi delle cifre 1–5 e 7–10

108. Organizzazione di protezione civile

109. Settore specialistico (arma)

110. Funzione(i) e rispettiva classe di funzione

111. Grado

112. Giorni di servizio complessivi prestati

113. Per prestazione di servizio: periodo di servizio, numero di giorni di servizio con codice IPG (20, 21, 22, 23), riferimento al relativo articolo di legge e designazione della prestazione di servizio.

2. Ordinanza del 6 giugno 20086 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Art. 1 cpv. 1

1La presente ordinanza disciplina gli interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale e le condizioni necessarie per l’autorizzazione di tali interventi a livello cantonale, regionale e comunale.

2 RS 510.911

3 RS 510.91

4 RS 520.1

5 RS 172.220.1

6 RS 520.14